DECRETO 7 gennaio 2011 - Riconoscimento, al sig. Garofalo Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A00732)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Garofalo Lorenzo, nato il 26 maggio 1975 a Cecina (Livorno), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Garofalo e' in possesso del titolo accademico ottenuto nel maggio 2003 in Italia presso la Universita' di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 gennaio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicche' queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non puo' essere...

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