Le garanzie per vizi nella vendita tra Codice civile e Direttive comunitarie
Autore | Amarillide Genovese |
Pagine | 7-33 |
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@1. L’approccio comunitario al problema delle garanzie post vendita
Con la direttiva 99/44/CE “su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo” si realizza un complesso iter di elaborazione normativa segnato dalla esigenza di assicurare ai consumatori europei un livello minimo uniforme di protezione garantita nel quadro delle misure di realizzazione del mercato interno1.
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La misura comunitaria propone un elevato standard di tutela dei diritti dell’acquirente di beni di consumo, integrando in misura significativa le previsioni più generali del diritto uniforme della vendita internazionale di cose mobili (Convenzione di Vienna, 11 aprile 1980). In particolare, la Direttiva riconosce il diritto di ricevere beni conformi al contratto e promuove il diritto all’informazione corretta, attraverso una chiara e trasparente formulazione delle garanzie commerciali offerte dagli operatori economici2. Per tale via, la Direttiva in questione introduce regole generali volte a incidere in modo decisivo e sostanziale sull’attività delle imprese, alle quali impone una riconsiderazione sistematica e coerente deiPage 9 propri comportamenti caratteristici (qualità e sicurezza dei prodotti, garanzie e servizi di assistenza alla clientela, pubblicità e offerte promozionali). L’iniziativa si iscrive in maniera coerente nella più ampia finalità di strutturazione dei mercati finali attraverso l’armonizzazione delle regole del contratto. La nuova disciplina dell’atto di consumo conforma l’attività d’impresa a comuni “regole del gioco”, creando la disciplina giuridica del mercato3.
Al di là della specificità degli interventi comunitari volti a disciplinare determinate operazioni negoziali (contratti bancari, multiproprietà, viaggi tutto compreso) oppure tecniche o modalità di conclusione del contratto (vendite door to door, contratti a distanza, contratti telematici), una considerazione complessiva delle nuova disciplina del contratto consente di individuarne tratti funzionali comuni che vanno oltre l’aspetto specificamente regolato. Il ravvicinamento delle regole nazionali del contratto riguarda da vicino l’operatività del mercato concorrenziale, specialmente con riguardo ai segmenti del mercato finale che coinvolgono operatori professionali da una parte e consumatori dall’altra.
“(…) la predisposizione e la conservazione di quell’ambiente indispensabile per l’operatività del mercato sono state affrontate, sul piano delle tecniche giuridiche di diritto privato, rispettivamente in termini di «neo-formalismo» (imponendo in misura omogenea a tutti gli operatori professionali obblighi di informazione nella fase della contrattazione ovvero l’applicazione di una griglia di clausole da inserire nei contratti), nonché in termini di adeguamento dell’attività «informativa», spontaneamente svolta dagli stessi operatori professionali, ai criteri della correttezza (contenuto non ingannevole dei messaggi) e della responsabilità (quanto alle aspettative suscitate nei destinatari)”4. Proprio quest’ultimoPage 10 aspetto costituisce il tratto qualificante della direttiva sulle garanzie nella vendita, decisivo tassello di una elaborata produzione normativa volta a restituire trasparenza al rapporto tra consumatori e fornitori: dalle prescrizioni sulla pubblicità ingannevole alle norme sulle clausole abusive e, da ultimo, sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori5.
Il profilo di originalità delle nuove regole si coglie con riguardo alla promozione di scelte di consumo consapevoli e razionali, che garantiscano effettività al mercato6.
In effetti già nell’ iter di elaborazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori erano emersi nodi problematici con riguardo alle divergenze delle regole nazionali sulle garanzie nella vendita e agli effetti distorsivi che le stesse potevano produrre sulle scelte negoziali7.
La proposta modificata di direttiva in materia di clausole abusive prospettava infatti una prima misura di armonizzazione volta a garantire ai consumatori il diritto di fruire di beni e servizi conformi all’oggetto del contratto di vendita8. Il Consiglio riteneva, però, chePage 11 l’esigenza di garantire ai consumatori un livello elevato di protezione
nel settore dei rimedi legali e convenzionali riconosciuti all’acquirente di un prodotto difettoso, richiedesse una riflessione più attenta e approfondita, e invitava la Commissione “ad esaminare le modalità di ravvicinamento dei regimi di garanzia legale degli Stati membri in materia di contratti stipulati dai consumatori, e su questa base presentare una proposta di direttiva relativa alla armonizzazione delle legislazioni nazionali in questo settore”.
Una effettiva e completa formulazione del problema si rinviene nel «Libro verde sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post vendita» presentato dalla Commissione nel 19939. Il libro verde riporta una dettagliata analisi comparativa dei regimi giuridici nazionali relativi alle garanzie legali e delle prassi commerciali relative alle condizioni di garanzia offerte da produttori e distributori, e propone alla riflessione delle istituzioni comunitarie e nazionali e delle parti economiche e sociali interessate una serie di soluzioni per incentivare gli acquisti transfrontalieri e migliorare l’informazione e la protezione dei consumatori nel quadro del mercato interno. Il dato maggiormente significativo emerso dalle consultazioni riguarda la conflittualità tra consumatori e venditori in ordine alla qualità del bene compravenduto e la difficoltà degli acquirenti di avvalersi in concreto della protezione garantita daiPage 12 rimedi legali e convenzionali. Peraltro i problemi che si presentano a livello nazionale assumono un carattere ancora più complesso quando i consumatori sono coinvolti in transazioni commerciali transnazionali (problema della legislazione applicabile, operatività delle garanzie commerciali, etc)10.
Il libro verde delineava alcuni punti centrali per orientare una misura di armonizzazione in materia di garanzie legali (oggetto della garanzia, soggetti responsabili, effetti, onere probatorio), che si rivelano particolarmente importanti nella prospettiva della valorizzazione del contenuto originale “comunitario” dei principi e delle soluzioni proposte dalla direttiva 99/44/CE.
Ci si riferisce al concetto di “garanzia”, che non riguarda soltanto il rischio economico connesso con la circolazione di prodotti difettosi, ma si estende alla considerazione di obblighi di “protezione” del compratore. In particolare, la portata della garanzia europea non si esaurisce sul piano della rilevanza economica dell’affare, come è avvenuto nelle codificazioni continentali con il riconoscimento dei rimedi edilizi a favore dell’acquirente di un bene difettoso (restituzione della cosa, riduzione del prezzo) ma si riconnette ad una più ampia esigenza di tutela della “funzione di consumo”.
Ancora, alla nozione di difetto del bene proposta nel libro verde e incentrata sulla “failure to conform to the legitimate expectations of the consumer”11, concetto dinamico assunto a fondarePage 13 la pretesa di un bilanciamento di interessi tra le parti del contratto. Il riferimento alle ragionevoli aspettative del consumatore, già accolto nella direttiva sulla responsabilità per prodotti difettosi e in seguito nelle direttive sulla sicurezza generale dei prodotti, diviene un tratto caratterizzante della direttiva sulla vendita dei beni di consumo, che riconosce specifica rilevanza a qualsiasi comportamento del venditore che potrebbe aver creato erronee aspettative nell’acquirente, da un lato, e alla condotta del consumatore che avrebbe dovuto indurre il venditore ad assolvere ad un certo standard di qualità, dall’altro.
Il concetto racchiuso – e comunque ridimensionato – nella clausola di conformità al contratto dell’art. 2, lett. d), della direttiva12 emergeva in effetti in modo “più chiaro e tagliente”13 nel libro verde sulle garanzie. Nelle previsioni della Commissione, il criterio estensivo e flessibile di attesa legittima avrebbe consentito di riconoscere le specificità dello scambio di beni di consumo, ma specialmente di differenziare la valutazione del difetto in rapporto ai diversi soggetti eventualmente responsabili14.
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L’iniziativa comunitaria si è poi concretizzata nel 1999 secondo linee piuttosto riduttive rispetto all’impostazione originaria ma le soluzioni più caute adottate nella versione definitiva della direttiva, se denunciano i limiti e le imprecisioni di una scelta di compromesso (ci si riferisce alla gerarchizzazione dei rimedi riconosciuti al consumatore) non sminuiscono la portata dei concetti - guida emersi nell’ iter di elaborazione, che possono acquisire rilevanza decisiva al momento di gestire e comporre eventuali dissonanze nella prospettiva dell’integrazione e dell’interpretazione uniforme. Le norme di protezione dettate dalla direttiva hanno, d’altra parte, natura minimale15.
@2. La direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Tutela speciale dell’acquirente e modernizzazione del diritto privato
Come già avvenuto in altre misure comunitarie in materia di protezione degli interessi dei consumatori, il punto di vista del compratore finale è assunto non solo allo specifico fine di tutela di un contraente “qualificato” ma anche per introdurre regole conformative dell’attività degli operatori economici e quindi assicurare effettività al mercato concorrenziale.
Anche la Corte di giustizia ha riconosciuto che le divergenze delle leggi nazionali in materia di garanzie “possono sollevare problematiche relative alla diversa posizione concorrenziale degli operatori economici” e precisato che norme di diritto privato più protettive possono essere mantenute in vigore, se non ostacolano la circolazione di merci nell’ambito dell’Unione16.
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Tuttavia, la “tensione” tra tutela del mercato e...
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