Le garanzie di effettività del diritto di accesso ad Internet e la timidezza del legislatore italiano

AutoreAlessandra Valastro
Occupazione dell'autoreProfessore associato di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia
Pagine45-57
Le garanzie di effettività del diritto di accesso ad Internet
e la timidezza del legislatore italiano
ALES SAN DRA VALA STRO
SOMM ARI O: 1. Premessa – 2. Qualche precisazione sul fondamento costituzionale
del diritto di accesso ad Internet – 3. Gli “scampoli” della legislazione italiana
in tema di diritto di accesso: criticità e limiti – 4. Il problema dei contenuti e
dell’organizzazione – 5. Conclusioni
1. PRE MES SA
Il tema dell’accesso ad Internet incrocia oggi una costellazione di pro-
blematiche che lo riconducono, ben più di quanto fosse lecito immaginare
anche solo venti anni fa, ai fondamenti stessi della democrazia pluralista.
La rapida evoluzione delle applicazioni che la Rete consente ha infatti
determinato la trasformazione di Internet da strumento di realizzazione di
diritti individuali a dimensione ulteriore o addirittura esclusiva nella quale
esercitare i diritti sociali e di cittadinanza (pubblica amministrazione, sanità,
lavoro, istruzione, ecc.).
Così, se negli anni ’90 le prime rif‌lessioni sull’inquadramento costituzio-
nale di Internet si sono concentrate sugli artt. 15 e 21 Cost., nel tentativo di
ripensare i paradigmi tradizionali delle libertà di comunicazione e di manife-
stazione del pensiero alla luce della convergenza tecnologica e della polifun-
zionalità dei mezzi1, nel giro di pochi anni quella stessa problematica è stata
ampiamente superata in virtù della strumentalità di Internet all’esercizio di
un panorama assai più ampio di diritti: il tema centrale della rif‌lessione è
divenuto quello dell’accessibilità di Internet, da costruire non più soltanto
come modalità ulteriore di esercizio di diritti tradizionali bensì come vero e
L’Autrice è professore associato di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia.
1Si trattava, in ogni caso, di problematiche giuridiche di non poco conto, dal momento
che l’inquadramento nell’una o nell’altra disposizione costituzionale implicava l’applicazio-
ne di regole e garanzie diverse: si pensi al caso della tv interattiva e della discussa applicabilità
delle norme sulla tutela del buon costume e dei minori. Per un approfondimento di quel di-
battito sia consentito rinviare ad A. VALASTRO,Liber tà di comunicazione e nuove tecnologie,
Milano, Giuffrè, 2001.

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