Approvazione delle modalita' di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003.

CAPO I DEFINIZIONI, BENEFICIARI, RICHIEDENTI, OPERAZIONI AMMISSIBILI IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la

23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Visti, in particolare il comma 1 dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ed il comma 2 il quale stabilisce che le entrate in questione siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative in questione, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.

124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.

133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 16.629.951,61; Visto il proprio decreto del 22 dicembre 2003 con cui, sentite le Commissioni parlamentari competenti, detto importo di Euro 16.629.951,61 e' stato destinato al miglioramento delle condizioni di accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione e' stata attribuita all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), ente strumentale di questa amministrazione; Visto il decreto del 22 dicembre 2003 con cui il Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha impegnato a favore dell'IPI il suddetto importo di Euro 16.629.951,61 sul capitolo 1650 «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori»; Visto l'art. 2, comma 2, del proprio decreto in data 22 dicembre che prevede che con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, siano approvate, su proposta dell'IPI, le modalita' di gestione del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilita' di provenienza illecita; nonche' misure idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo; Vista la proposta formulata dall'IPI;

Decreta

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per

    1. «Ministero» il Ministero delle attivita' produttive; b) «IPI», l'Istituto per la Promozione Industriale; c) «Fondo», il Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo dei soggetti beneficiari, cosi' come previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 22 dicembre 2003 ed istituito dall'IPI con propria contabilita' separata; d) «nucleo familiare», il nucleo familiare, composto dal soggetto beneficiario, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, cosi' come definito dall'art.

      2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; e) «ISEE», l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, cosi' come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; f) «soggetti beneficiari», i cittadini appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo ISEE non superiore ad Euro 15.000,00 che non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilita' di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

    2. «soggetti richiedenti», le banche e societa' finanziarie che hanno sottoscritto la formale accettazione del presente regolamento e hanno ricevuto dall'IPI le istruzioni necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore, secondo quanto previsto all'art. 2; h) «credito al consumo», la concessione da parte dei soggetti richiedenti di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei...

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