Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli» del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli orientali del Friuli Picolit»;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata;

Visti gli esiti favorevoli dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 8 settembre 2005, sulla base delle norme stabilite dal comitato nazionale sopracitato;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» Picolit, gia' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e successite modifiche, e' riconosciuta quale denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

  2. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.

  3. La denominazione di origine controllata per i vini «Colli Orientali del Friuli» Picolit, «Colli orientali del Friuli» sottozona Cialla - Picolit deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti determinatisi.

    Art. 2.

  4. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi nell'apposito albo.

  5. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2006, possono essere iscritti, a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.

  6. I vigneti gia' iscritti agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»...

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