TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155 - Testo del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 190 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Misure urgenti per garantire la stabilita'' del sistema creditizio e la continuit...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. (( Fino al 31 dicembre 2009 )), il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di trentasei mesi. (( Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate tenendo conto delle condizioni di mercato. Le predette operazioni possono essere effettuate, alle stesse condizioni e con gli stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale di societa' capogruppo di gruppi bancari italiani. ))

  2. (( La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono effettuate )) sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

    1. la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

    2. l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

    3. le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

  3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione:

    (( «a) sono prive del diritto di voto;

    1. sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni;

    2. non sono computate nel limite di cui all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile;

    3. sono riscattabili da parte dell'emittente a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e di solvibilita' della banca, ne' del gruppo bancario di appartenenza.

    3-bis.Con i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo criteri omogenei, le modalita' con cui il Ministro dell'economia e delle finanze esercita, in qualita' di azionista, gli ulteriori diritti connessi alle azioni di cui al comma 3 del presente articolo. ))

  4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

  5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e' acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni.

  6. (( Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano )) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

    1. riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

    2. riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

    3. utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

    4. emissione di titoli del debito pubblico.

    (( 7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. ))

  8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

    Riferimenti normativi:

    - Il capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, reca: «Banche cooperative».

    - Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 106 e

    109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6

    febbraio 1996, n. 52):

    Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -

    1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

    .

    Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.

    .

    (( Art. 1-bis

  9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.

  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passivita' delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di mercato. I flussi finanziari relativi agli interessi sui titoli oggetto di scambio sono registrati in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio dello Stato.

  11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al...

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