LEGGE REGIONALE 20 luglio 2010, n. 7 - Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 50 del 21 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. L'ordinamento amministrativo della Giunta regionale si ispira ai principi dell'attivita' amministrativa e di organizzazione di cui al Titolo IX dello Statuto regionale.

  2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), le parole 'tre anni' sono sostituite con le seguenti 'l'intera legislatura'.

  3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle liberta' personali ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole 'tre anni' sono sostituite con le seguenti 'l'intera legislatura'.

  4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni - CO.RE.COM), le parole 'cinque anni dalla loro elezione' sono sostituite con le seguenti 'l'intera legislatura'.

  5. Le indennita' spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n.17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del dieci per cento. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali.

  6. A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuita' amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi.

  7. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1996, la lettera a) e' cosi' sostituita:

    'a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunita' montane;'.

  8. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), le parole 'Consulenza legale e documentazione' sono sostituite con le seguenti 'Verifica legge regionale 7 agosto 1996, n.17. Pareri legali per il...

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