PROVVEDIMENTO 4 aprile 1998 - Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROVVEDIMENTO 4 aprile 1998.
Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel
mercato delle comunicazioni mobili e personali.
IL COMITATO DEI MINISTRI
(previsto dalla normativa di recepimento
della direttiva 96/2/CE
sulle comunicazioni mobili e personali)
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 1
maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
luglio 1997, n. 189, che prevede l'adozione da parte di un apposito
comitato di Ministri di misure tali da garantire condizioni di
effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e
personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la
realizzazione di tali condizioni;
Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'11 settembre 1997, con il quale e' stato costituito il citato
comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e composto dai Ministri per la funzione pubblica, delle
comunicazioni, della difesa, del tesoro, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, con il quale viene definito il
procedimento di predisposizione delle misure a tutela della
concorrenza, per la modifica del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, del bando di gara e del disciplinare di gara;
Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre
1997;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998,
recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al
Ministero della difesa approvato con decreto del Ministro delle
comunicazioni in data 25 marzo 1998;
Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni nella
funzione di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 1
aprile 1998, con la quale si fissa ad una unita' il numero di licenze
immediatamente rilasciabili mediante gara per l'espletamento del
servizio radiomobile pubblico DCS 1800;
Visto lo schema delle misure predisposto dai valutatori;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che si
e' espressa in data 26 marzo 1998, con il parere n. 16052;
Sentite la Direzione generale IV per la concorrenza e la Direzione
generale XIII per le telecomunicazioni della Commissione della Unione
europea con comunicazione del 25 marzo 1998;
Ritenuta l'opportunita', pur nella sussistenza, allo stato, di
disponibilita' di frequenze per un solo nuovo gestore, constatata
dalla menzionata determinazione del Ministro delle comunicazioni, di
prevedere fin d'ora tempi determinati per la verifica delle ulteriori
frequenze che si renderanno dsponibili ai fini di una ulteriore
licitazione futura e che la competenza a tale verifica e' riservata
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi procedera'
entro il 1 luglio 1999;
Ritenuto, per quanto attiene alle modalita' di contribuzione per
l'assegnazione delle frequenze, che il canone di concessione
attualmente previsto a carico dei due concessionari del servizio
radiomobile gia' operanti, come canone di concessione, e' attualmente
fissato nella misura non superiore al 3,5 per cento annuo dei ricavi
(convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, la Telecom S.p.a. e la Omnitel Italia S.p.a.) e
che quindi il cambiamento del metodo di contribuzione non puo'
avvenire con riferimento al solo terzo gestore, bensi' in un ambito
generale ad opera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
tanto piu' che una differente contribuzione, rapportata per il solo
nuovo gestore alle frequenze assegnate, finirebbe col penalizzare
l'ingresso del nuovo competitore;
Ritenuto, inoltre, che l'Autorita' per la tutela della concorrenza
e del mercato sostanzialmente sollecita "una rapida e piena
attuazione" dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997 e del relativo potere di regolamentazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di imporre
contributi finalizzati ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse;
Ritenuto, altresi', che debba essere comunque considerato come
ulteriore contribuzione l'indennizzo previsto dal citato regolamento
per la copertura degli oneri del Ministero della difesa, rapportato,
tra l'altro, all'ampiezza della banda di frequenze assegnate;
Ritenuto che, quanto alla possibilita' di introdurre un "entry
fee", in aggiunta al contributo annuo parametrato sui ricavi lordi,
non puo' non segnalarsi che il pagamento di un "entry fee" da parte
del secondo gestore GSM ha dato luogo a procedure di infrazione
comunitaria, procedura superata con la previsione di misure
compensative, sicche' non risulterebbe corretta l'introduzione di una
analoga misura con riferimento al terzo gestore;
Ritenuto, quindi, sempre con riferimento all'"entry fee" che, anche
sotto questo profilo, non puo' non considerarsi che al terzo gestore
viene imposto il pagamento dell'indennizzo degli oneri del Ministero
della difesa con riferimento anche all'ampiezza della banda di
frequenze assegnategli, mentre un tale onere non e' stato addossato
ai concessionari gia' esistenti, relativamente alle frequenze
utilizzate per il servizio GSM, ma verra' loro richiesto solo con
riguardo alle frequenze che si renderanno disponibili in futuro;
Ritenuto, quanto alle misure asimmetriche, apprezzate sia
dall'Autorita' garante della concorrenza, e del mercato sia dalle
Direzioni generali IV e XIII della Commissione europea, che dette
misure sono tutte strettamente conseguenti al vigente ordinamento,
essendo, in particolare, previsto il roaming nazionale dalla legge 27
febbraio 1998, n. 29, ed il principio della condivisione dei siti
dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, nonche' dalle stesse convenzioni
stipulate con i due gestori gia' operanti;
Ritenuto che, quanto al vantaggio di sei mesi nell'avvio del
servizio del terzo gestore, non puo' aderirsi al suggerimento
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di far
decorrere detto beneficio dalla data di avvio della
commercializzazione del servizio stesso, posto che la legge 27
febbraio 1998, n. 29, fa riferimento al rilascio della licenza;
Ritenuto, infine, che debba essere accolto l'invito dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato a provvedere in tempi celeri
l'obbligo dei gestori di consentire agli utenti la conservazione del
numero telefonico, pur nel passaggio da un gestore all'altro;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 1 aprile 1998;
Approva
le seguenti misure atte a garantire condizioni di effettiva
concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, di
cui alle premesse:
Art. 1.
Licenze per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800
1. La licitazione per il rilascio di licenza individuale per
l'espletamento del servizio radiomobile pubblico di comunicazione
numerico DCS 1800, di cui al decreto-legge 1 maggio 1997, n 115,
cosi'...
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