DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n. 158 - Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza; Ritenuta quindi la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di consentire, ai soli impianti di produzione di energia termo-elettrica, di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

  1. Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilita' di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono cosi' modificati

    1. per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione; b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C; c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 °C; su almeno meta' di qualsiasi...

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