DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79 - Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita'' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell''Amministrazione dell''interno, nonche'' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)

Capo I

Disposizioni in materia di sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell'immigrazione, nonche' la continuita' dell'attivita' del Servizio civile nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di armi

  1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalita' organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attivita' di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:

    1. all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresi', la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo' chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».

    2. l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e' sostituito dal seguente:

    Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.

    2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, puo' essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita' sportive.

    .

  2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorita' trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

    Capo I

    Disposizioni in materia di sicurezza

    Art. 2

    Comunicazione della cessione di fabbricati

  3. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di...

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