Il garante detta (alcune) regole per la tutela della privacy nel condominio
Autore | Nino Scripelliti |
Pagine | 635-637 |
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@1. Il nuovo intervento della Autorità garante per la protezione dei dati personali
L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ritorna, e questa volta in forma più organica dopo due precedenti interventi più settoriali e limitati 1, sulle interferenze tra tutela della privacy ed amministrazione condominiale, dando l'impressione di una meditazione funditus anche se parziale, della materia 2. Il provvedimento del 18 maggio 2006 (in G.U. n. 152 del 3 luglio 2006) dal titolo ´Protezione dati e amministrazione dei condominiª, è stato emanato in dichiarata applicazione dell'art. 154 comma 1 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, nel seguito di questa nota, anche: il codice), ed è stato poi seguito da un comunicato stampa del 10 luglio 2006 che sviluppa a titolo di esempio e di attuazione pratica, le prescirzioni del provvedimento. Gli intenti di tale attività provvedimentale-normativa sono certamente encomiabili in quanto, come afferma la stessa Autorità a margine del citato comunicato stampa: ´Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita condominiale. Per una sua lettura pronta, pratica, con esempi, al fine di coglierne immediatamente la portata, ho (parla uno dei componenti della Autorità; n.d.r.) anche redatto il Vademecum del Palazzo, uno strumento operativo per qualunque cittadino. La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la trasparenza della gestione condominiale; la trasparenza, correttamente intesa, non è mai lasciapassare per offendere la riservatezza della personaª 3. Principi e finalità riguardo ai quali sarebbe difficile dissentire; ma vediamo se ed in quale misura, gli scopi dell'intervento possano dirsi correttamente perseguiti ed in grado di essere conseguiti, considerando in primo luogo, che per condominio si può intendere non soltanto l'ente al quale spetta di organizzare e di gestire le parti comuni dell'edificio, ma anche l'aggregazione stabile in un unico compendio strutturale delle diverse proprietà individuali, e che sotto questo aspetto possono verificarsi interferenze tra le esigenze della convivenza condominiale in condizioni di sicurezza che si avvantaggia della reciproca conoscenza da parte dei residenti e dei condomini delle rispettive condizioni, e la necessaria riservatezza dei dati personali. Considerato quindi che i destinatari della produzione normativa materia del Garante mostrano sovente una acquiescenza acritica nei confronti di quella che ha pur sempre natura ed effetti di attività amministrativa, la cui fonte ed i cui limiti si trovano nella legge, conviene verificare quale punto di equilibrio il recente provvedimento abbia individuato tra i diversi interessi in potenziale conflitto.
Si può intanto dubitare del fondamento normativo di questa attività di produzione di norme materiali generali ed astratte che il Garante ritiene, evidentemente, appartenere alle proprie competenze ma la fonte della quale non si rinviene con certezza nell'art. 154 comma 1 lett. c) del codice, in dichiarata attuazione del quale il provvedimento è stato emesso. L'art. 154 annovera infatti tra i compiti del Garante una serie di attività provvedimentali volte alla tutela di determinati dati personali in relazione al verificarsi di specifici fatti lesivi o di pericolo, ed in particolare, il comma 1 lett. c) prevede anche la facoltà di emanare prescrizioni dirette ai titolari del trattamento dei dati. Ma, a ben vedere, si tratta di facoltà strumentale rispetto all'art. 143 e quindi alla previsione di uno specifico provvedimento di reclamo, e che non conferisce al Garante la facoltà di emanazione di norme volte a disciplinare in determinati comparti ed in generale, la vita e l'attività delle persone. La regola è confermata dalla eccezione a questo principio, rappresentata dai c.d. codici deontologici previsti per disciplinare il comportamento di intere categorie di destinatari. Di tali codici compete al Garante ai sensi dell'art. 12 del codice, non la emanazione diretta ma la promozione, con l'effetto di dare luogo ad un caso di autonomia stimolata, guidata e controllata, relativamente alla quale la titolarità primaria della funzione normativa resta pur sempre attribuita alle categorie interessate; fermo restando che nel caso del quale si tratta, il provvedimento sulla protezione dei dati nel condominio è totalmente estraneo alla attività deontologica della diverse categorie (nel caso, della proprietà edilizia) che ai Garante compete di promuovere.
Del pari, le eventuali violazioni del provvedimento non ricadrebbero, di per sé, in alcuna delle ipotesi sanzionate dagli artt. 161 e ss. del codice (violazioni amministrative ed illeciti penali), salvo che i comportamenti tenuti in concreto non contrastino con diverse disposizioni del codice. Ne consegue che la eventuale inosservanza dal recente provvedimento relativo al condominio, non comporta per ciò solo una responsabilità risarcitoria, la quale resta disciplinata dall'art. 5 del codice, che la collega alla violazione degli artt. 15 e 31 (danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali e di violazione degli obblighi di sicurezza). Page 636
Nel merito il provvedimento si segnala per la individuazione nell'amministratore del soggetto al quale istituzionalmente compete il trattamento dei dati nello svolgimento della sua attività amministrativa, così modificando la precedente opinione del Garante (espressa nella Newsletter del 5-11 giugno 2000) secondo la quale l'intero ceto condominiale doveva considerarsi contitolare del trattamento dei dati, in tal modo configurandosi un trattamento diffuso ed esteso a tutti i condomini, dando luogo al sovrapporsi al giacimento dei dati presso l'amministratore, finalizzati alla gestione condominiale, il possibile trattamento di alcuni di tali dati presso i condomini. Al che si sarebbe potuto obiettare che a questi condomini competeva egualmente l'obbligo di riservatezza, ma non la funzione di trattamento vero e proprio, che al più, sarebbe ricaduto nella ipotesi di trattamento per fini esclusivamente personali di cui all'art. 5 comma 2 del codice, e quindi escluso dalla disciplina di tutela.
Ciò premesso quanto ai precedenti e quanto alla ammissibilità di questo genere di provvedimenti, la lettura e l'analisi del provvedimento - al quale si deve riconsocere un lodevole sforzo sistematico della materia - e del successivo comunicato stampa diretto a diffondere il Vademecum del Palazzo, danno spunto ai rilievi che di seguito di espongono.
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