Circolare Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 27 gennaio 2006, n. AS321. Utilizzazione delle informazioni catastali ed ipotecarie

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Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare al Parlamento e al Governo gli effetti distorsivi della concorrenza e di violazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che deriverebbero dall'articolo 1, commi 367 e 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statoª (Legge finanziaria 2005) e dall'allegato 2-sexies al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, richiamato dall'articolo 1, comma 300, della Legge finanziaria 2005.

Le preoccupazioni dell'Autorità di seguito esposte, relative alla non coerenza della disciplina contenuta nella Legge finanziaria 2005 con i principi della concorrenza e con quelli propri della Direttiva 2003/98/CE, si ripropongono nel decreto legislativo di recepimento della suindicata direttiva il quale all'articolo 4, lettera d), fa salva la normativa sulla gestione dei dati, dei documenti e delle informazioni ipotecarie e catastali stabilita con la Legge finanziaria 2005.

L'Autorità osserva come l'articolo 1, comma 367, della

Legge finanziaria 2005, nello stabilire un generale divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati, e delle informazioni catastali e ipotecarie reperibili presso i pubblici registri immobiliari ed il catasto terreni e fabbricati, impedisce l'accesso al mercato della produzione dei servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali. Detto divieto mentre contraddice l'esigenza di garantire e tutelare il corretto funzionamento del mercato non appare proporzionato rispetto agli interessi generali che si prefigge (cfr. anche la segnalazione dell'Autorità 13 giugno 2002, n. 240, in merito agli effetti distorsivi della concorrenza del Decreto del Ministero delle finanze 10 ottobre 1992).

La previsione di un divieto di riutilizzazione dei dati reperibili presso i pubblici registri immobiliari ed il catasto terreni e fabbricati finisce per legittimare il permanere di limitazioni nell'accesso al mercato laddove la riutilizzazione è consentita esclusivamente se regolamentata da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del Territorio.

La stessa Direttiva n. 2003/98/CE, nel prevedere che gli enti pubblici possano imporre condizioni nel riutilizzo di...

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