Nota (Gar. prot. dati pers.) 31 marzo 2014, Prot. n. 10224/88074. Vs. richiesta di pa rere del 24 luglio 2013. Invio nota di chiarimenti in ordine ad alcune novità introdotte dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

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PRATICA pra
NOTA (GAR. PROT. DATI PERS.) 31 MARZO 2014,
PROT. N. 10224/88074. VS. RICHIESTA DI PARERE DEL 24 LUGLIO 2013.
INVIO NOTA DI CHIARIMENTI IN ORDINE AD ALCUNE NOVITÀ INTRO-
DOTTE DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2012, N. 220, RECANTE MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI.
1. Con la nota in oggetto, codesta Associazione ha formulato un quesito in ordine all’applicazione dell’art. 1129 c.c.,
rubricato “Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore”, così come modif‌icato a seguito dell’entrata in vigore della
riforma introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e segnatamente rispetto alla previsione, ivi contenuta, dell’obbli-
go dell’amministratore di aprire e di utilizzare il c.d. “conto condominiale” e del correlato diritto di ciascun condomino
di accedere alla relativa documentazione (cfr. comma 7 dell’articolo citato).
1.1. In particolare codesta Associazione ha sottoposto all’attenzione di questa Autorità la questione inerente la pos-
sibilità che dagli estratti conto bancari o postali intestati al condominio i singoli condomini possano “avere contezza di
pagamenti eseguiti con ritardi, anche minimi, da altri condomini”, da cui ne potrebbe conseguire, secondo alcuni am-
ministratori che si sono rivolti a Confedilizia, l’eventuale “lesione del diritto alla riservatezza degli interessati”. In tale
nota è stato comunque precisato che con il termine “rendicontazione periodica” - alla quale ciascun condomino, seppur
per il tramite dell’amministratore, può ora accedere in forza della norma citata - devono necessariamente intendersi gli
estratti conto bancari o postali contenenti tutti i movimenti bancari relativi al condominio e che, con provvedimento
del 18 maggio 2006, relativo al trattamento dei dati personali connesso all’attività di gestione dei condomini, il Garante
ha già ritenuto lecita la comunicazione, ai singoli condomini, di eventuali inadempimenti degli altri partecipanti alla
compagine condominiale (cfr., al riguardo, punto 2.2).
2. Con la presente, nel confermare le precisazioni sopra riportate anche in ordine al riconoscimento di un potere di
vigilanza e controllo in capo a ciascun condomino sull’attività di gestione condominiale, ribadito dalla stessa Autorità
con il provvedimento generale sopra citato, si rappresenta inoltre che a seguito della chiara previsione contenuta nel-
l’art. 1129 c.c., per effetto della stipula del contratto di conto corrente bancario o postale da parte dell’amministratore,
i condomini, pur non essendo formalmente intestatari del conto (in ragione del fatto che il conto corrente è comunque
intestato al condominio nel suo complesso), divengono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di
verif‌icare la destinazione dei propri esborsi e soprattutto l’operato dell’amministratore in merito all’intera gestione
condominiale. In particolare, stante il contenuto dello specif‌ico diritto ora espressamente riconosciuto dal legislatore
della riforma in capo al singolo condomino, ossia quello di poter accedere (prendendo visione ed estraendo copia), per
il tramite dell’amministratore, alla documentazione intestata al condominio, si ritiene che rispetto alla fattispecie in
esame possa trovare applicazione una disciplina analoga a quella di cui all’art. 119 del D.L.vo n. 385/1993 (recante il
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
2.1. A tale proposito si evidenzia che questa Autorità ha in più occasioni chiarito l’alterità tra le due discipline, l’una
in materia di protezione dei dati personali, l’altra in materia bancaria, ciò con particolare riferimento all’esercizio del
diritto di accesso ai dati personali detenuti da istituti di credito, disciplinato dagli artt. 7 ss. del D.L.vo n. 196/2003
(recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) e il diverso diritto di ottenere copia della documentazione
bancaria, regolato appunto dall’art. 119 del D.L.vo n. 385/1993, ribadendo tra l’altro la propria competenza a pronunciarsi
esclusivamente sulle richieste di accesso ai dati personali formulate ai sensi del citato art. 7 e dichiarando inammissibili
(in base alla disciplina di protezione dei dati personali) quelle volte ad ottenere puramente e semplicemente copia di
documentazione bancaria (eventualmente proponibili avanti all’autorità giudiziaria).
Il Garante ha quindi affermato che l’art. 119 del D.L.vo n. 385/1993 riconosce in capo al cliente il “diritto di ottenere”
senza alcuna limitazione “copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all’interes-
sato, sia nel caso in cui ciò non accada)” (cfr. punto 5.2. delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali
della clientela in ambito bancario”, adottate dal Garante il 25 ottobre 2007 e pubblicate in G.U. 23 novembre 2007, n.
273, e consultabile anche sul sito di questa Autorità: www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1457247). Si ritiene che detto
principio possa trovare applicazione anche nel caso della fattispecie in esame.
2.2. Alla luce di quanto complessivamente evidenziato, non si ravvisa pertanto la sussistenza di alcuna limitazione
- neanche nelle forme di un parziale oscuramento - rispetto all’ostensibilità delle informazioni indicate nella rendicon-
tazione (ivi compresi i dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), richiesta da un condomino alla
banca nell’esercizio del diritto introdotto nell’art. 1129 c.c. dal legislatore della riforma.
3. Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Arch. loc. e cond. 3/2014

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