ORDINANZA 18 giugno 2002 - Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta; Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.

160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.

303, del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.

154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.

12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.

152 del 1 luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.

28 del 3 febbraio 2001), del 5 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001) di proroga della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997, nonche' le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997) e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997; Vista la propria ordinanza del 25 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2001) con la quale, e' stato disposto, in attesa di una idonea disciplina di livello legislativo, il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani; Vista la propria ordinanza del 18 dicembre2001 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2001) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani al 30 giugno 2002; Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina...

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