DELIBERAZIONE 18 novembre 2010 - Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di base del Brennero (CUP I41J05000020005) autorizzazione avvio realizzazione per lotti costruttivi. (Deliberazione n. 83/2010). (11A07682)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 64/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», come integrato dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2010, n, 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che:

autorizza ad accantonare una quota di proventi della Societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero in un Fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona;

dispone che l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo avverra' in base a un piano di investimento che la citata Societa' dovra' presentare entro il 31 dicembre 2011 e che dovra' essere approvato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012 e previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'articolo 2, commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilita' che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali e visti, in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilita' di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi ad una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale finanziamento del lotto costruttivo...

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