Funzioni e limiti dell'informatica nella pubblicità commerciale

AutoreAngelo Gallizia
Pagine17-49

    Relazione (riveduta e corretta) tenuta al XXXIV Congresso Nazionale del Notariato Genova, ottobre 1994.


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@1. Introduzione

La pubblicazione della legge 29/12/1993, n. 580 che, all'art. 8, prevede la realizzazione informatica del Registro delle imprese è stata accolta con soddisfazione da coloro1 che da lungo tempo sostengono che l'informatizzazione è la condizione necessaria (anche se non sufficiente) per un funzionamento accettabile dei sistemi della pubblicità legale.

Ciò non pertanto, va messo in debita luce il ritardo con il quale si realizza solo oggi ciò la cui opportunità era di palmare evidenza almeno fin dall'entrata in funzione del sistema informatico del Registro Ditte. Sembra importante cercare di capire le ragioni di questo ritardo perché la legge citata non affronta gli aspetti operativi della pubblicità commerciale, una delle tessere del mosaico del sistema informativo del diritto civile che si va informatizzando a pelle di leopardo e, a quanto pare, senza una strategia globale che garantisca la non duplicazione dei sistemi e la compatibilita fra le banche dati.

La recente esperienza della pubblicità immobiliare, dove l'incompatibilità dei due sistemi informatici realizzati pur nell'evidente identità di informazioni fra la banca dati del Catasto e quella delle Conservatorie, da tempo ampiamente illustrata, sembra in via di ufficiale riconoscimento solo a informatizzazione realizzata2, dimostra la mancanza di una strategia globale anche all'interno dell'unico ente (Ministero delle finanze) gestore di entrambi i sistemi.

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Il ritardo sembra conseguenza di una carenza culturale che, benché dimostrata dall'esperienza, non sembra sufficientemente avvertita e darà luogo ad ulteriori guasti se non verrà superata in breve tempo, soprattutto quando gli oggetti da informatizzare dipendono da enti diversi.

Ad un osservatore periferico rispetto ai luoghi di decisione della politica del diritto l'unica spiegazione del denunciato ritardo sembra quella della tendenza di ogni organizzazione, quindi anche, e soprattutto, della Pubblica Amministrazione, a difendere ad oltranza la propria competenza, sia formalmente che sul piano operativo, anche quando non è più in grado di fornire i relativi servizi e senza, alcuna propensione a modificare il proprio modus operandi.

In effetti, anche se l'attribuzione alla Pubblica Amministrazione di ruoli e compiti nuovi, derivante dalla progressiva espansione del diritto Pubblico a danni del diritto Privato - con regole, tecnologie e organizzazione immutate - spiega concettualmente la crisi dei sistemi documentari pubblici l'elemento determinante della crisi stessa va visto nell'aumento dei dati documentarii da elaborare.

Il passaggio da una società agricola a povertà diffusa ad una società industriale a ricchezza diffusa ha infatti aumentato il numero e la tipologia dei documenti che è necessario rendere conoscibili a garanzia degli interessi socialmente meritevoli di tutela, interessi la cui tipologia è in funzione dei cambiamenti della società. Tuttavia all'aumento dei dati da trattare non corrisponde, per l'immobilismo della cultura organizzativa propria finora dal ceto burocratico, l'utilizzo delle tecnologie (microfilm, informatica e simili) man mano disponibili.

D'altra parte l'aumento del numero dei documenti da produrre, archiviare e ritrovare dinamicamente non può essere fronteggiato dall'aumento del personale che, al di là di certi limiti, ha effetti peggiorativi sul rendimento di ciascun addetto. L'evoluzione socio-tecnologica sta trasferendo anche il mondo del diritto dalla società industriale a quella post-industriale, la cui definizione più perspicua sembra quella di società dell'informazione, in cui l'informazione stessa assume, sia in senso economico che giuridico, il valore di bene.

Sul piano tecnologico la novità emergente e pervasiva è la telematica, che da strumenti adatti alla delocalizzazione dell'informazione favorendo l'integrazione fra banche dati tìsicamente distanti; grazie o comunque a causa della telematica la disponibilità dei dati, dei messaggi e dei documenti diventa indipendente dalla collocazione spaziale degli utenti e dei fornitori di dati e della loro natura istituzionale.

Questa realtà è già operativa, ma non nel campo del diritto, inteso siaPage 19 come modus operandi dei giuristi che come struttura organizzativa dei giuristi medesimi (come ad esempio appunto il sistema informativo del diritto civile).

La presente relazione intende quanto meno enunciare, dal punto di vista di un Notaio, gli argomenti componenti della (o connessi alla) informatiz-zazione della pubblicità legale commerciale che non sono trattoti dalla legge 580/93 ma che richiedono d'esser conosciuti o riconosciuti e sui quali, visti-i precedenti, occorre venga esercitata la più ampia e strutturata pressione sia culturale che «politica» onde siano evitati i ritardi e gli errori del passato.

L'art. 8 della Legge 580/93, al punto 6, stabilisce che la gestione del Registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio ai sensi dell'art, 8 punto 1, avverrà «secondo tecniche informatiche». L'abbinamento Camere di Commercio/informatica è evidentemente dovuto alla pregressa esperienza informatica del Registro Ditte. La norma in questione non sovrappone però il registro imprese al Registro Ditte. Diverso è l'ambito di applicazione della pubblicità d'impresa, estesa a imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici, piccoli imprenditori, imprese artigiane e diverse anche, rispetto al Registro ditte, le modalità di esercizio - rilascio di certificati, di copie ed estratti degli atti anche per via telematica),» diverso infine l'ambito territoriale (su tutto il territorio nazionale) e soprattutto la valenza giuridica del Registro delle imprese rispetto al registro delle ditte.

Anche sul piano delle tecnologie informatiche il Registro delle imprese si delinea come un quid novi rispetto al registro Ditte. Sembra quindi opportuno tentar di indicare possibilità e vincoli di cui è necessario tener conto, affinchè le applicazioni dell'informatica alla pubblicità abbiano successo, tenendo conto delle esperienze maturate in tema di pubblicità immobiliare e della - diffusione dell'informatica notarile.

@2. Carta costituzionale e diritto all'informazione

@@2.1. L'art. 21 Costituzione

Non è dubitabile che sussista e sia implicitamente tutelato dall'alt. 21 Costituzione un interesse generale all'informazione

(Sent. 94/1977). La Corte Costituzionale ricava dall'alt. 21 Costituzione (letteralmente relativo alle problematiche della libertà di stampa), un generale diritto all'informazione. La dottrina3 individua un aspetto attivo, diritto di esprimere e comuni-Page 20care informazioni, e un aspetto passivo, diritto di ricevere informazioni. Quest'ultimo si distingue a sua volta nel diritto di essere informati e nel diritto di informarsi, cioè di agire per avere informazioni, inteso anche come diritto di ottenerle, azionabile nei confronti di determinati soggetti detentori delle informazioni pur in assenza di norme ordinarie attuative del dettato costituzionale.

I costituzionalisti che hanno introdotto queste distinzioni confermano che il limite negativo all'esercizio del diritto ad informarsi è costituito, da un lato nell'ugualmente costituzionale diritto al segreto, dall'altro dal più sfumato diritto alla riservatezza sul quale, con il nome di diritto alla privacy, è in corso un vivace dibattito in ordine soprattutto all'identificazione di quali siano le informazioni «sensibili» la cui elaborazione e diffusione è in varie modalità vietata o regolamentata4.

Divieto e regolamentazione traggono comunque la loro ragione d'essere esclusivamente dalla natura oggettiva dei dati.

Sarebbe-quindi infondata l'opinione di chi ritenesse l'ambito di applicazione del diritto all'informazione limitato alla pubblicità legale.

In effetti, sul piano della norma ordinaria, fra il segreto e la pubblicità legale esiste una «zona d'ombra» dove le informazioni, anche quando mancano di ogni requisito di segretezza o riservatezza oggettiva, non sono in realtà conoscibili dal quisque de populo per carenza di strumenti che permettano di realizzare legittime esigenze conoscitive.

Non mancano coloro che pensano che la detta, zona d'ombra informativa, per il sol fatto di esistere, sia la prova che l'ordinamento tutela gli interessi che vengono di fatto protetti dalla non conoscibilità di determinati dati: ciò appare in contraddizione con il principio del diritto all'informazione di cui al citato art. 21 Costituzione.

È invece opinione diffusa, condivisa e corretta che i sistemi della pubblicità legale, apparati della Pubblica Amministrazione al servizio di diritti privati, coprono la conoscibilità solo di alcuni ambiti definiti tradizionalmente da un lato dalla utilità sociale degli interessi tutelati della conoscibilità e dall'altro dallo sforzo economico e organizzativo che la P.A. è in grado di dedicare alla tutela di interessi privati meritevoli.

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Il che deriva non da principi assoluti ed astorici ma da due ordini dì argomenti variabili nel tempo:

  1. la valutatone degli interessi da tutelarsi mediante la conoscenza5;

  2. la tecnologia che permette costi economici e organizzativi decrescenti.

    L'attuale situazione socio-politica, e il citato orientamento costituzionale, richiedono modificazioni Innovative sul piano della valutazìone degli interessi, sia pubblici che privati, tutelabilì mediante conoscenza, nella tutela dei quali un ruolo determinante è quello della conoscibilità di molti dei dati e delle informazioni prodotti dal sistema del diritto civile.

    D'altronde l'estendersi della utilizzazione, degli strumenti (e delle metodologie) dell'informatica in uffici anche pubblici dove sono prodotte ed archiviate grandi quantità di documenti, informatizzazioni realizzate per esigenze interne degli uffici, propone metodologie e strumenti adatti a proiettare...

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