DECRETO 4 agosto 1998, n. 400 - Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone

DECRETO 4 agosto 1998, n. 400.

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili; Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, sui provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, che disciplina, mediante norme generali, la costruzione e l'esercizio delle funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visti gli articoli 1 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di adeguare le norme generali di costruzione e di esercizio delle funicolari aeree e terrestri in relazione all'evoluzione della tecnica, alla introduzione di nuove tecnologie ed all'esperienza nel settore; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994; Visto il parere favorevole rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.11.51 del 6 novembre 1996; Espletata la procedura di informazione in ottemperanza degli obblighi posti dall'articolo 12 della direttiva n. 83/189/CEE; ADOTTA il seguente regolamento

ART. 1 OGGETTO 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 95, 103 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il presente regolamento contiene le norme regolamentari generali concernenti le seguenti categorie di funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico per trasporto di persone

  1. funivia bifune con movimento a va e vieni: consistente in una o piu' funi portanti costituenti vie di corsa, in un anello di fune trattivo e in uno o piu' veicoli ad esso collegati che percorrono le funi portanti con movimento di va e vieni; b) funivia bifune con movimento unidirezionale: consistente in due o piu' funi portanti costituenti vie di corsa ed in un anello di fune trattivo con movimento in un sol senso, continuo o intermittente, al quale vengono collegati i veicoli che percorrono le funi portanti; i collegamenti possono essere permanenti ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all'arrivo mediante dispositivi idonei; c) funivia monofune con movimento unidirezionale continuo (a velocita' costante o variabile) o intermittente: consistente in una (o piu') fune portante-traente chiusa ad anello alla quale vengono collegati i veicoli; i collegamenti possono essere permanenti (seggiovie ad attacchi fissi e simili) ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all'arrivo mediante dispositivi idonei; d) funicolare terrestre con movimento a va e vieni, consistente in una o due vie di corsa rigide, vincolate al terreno, e percorse da veicoli muniti di ruote o di altri dispositivi equivalenti di sostentamento e scorrimento, collegati tra loro da un semianello trattivo, al quale puo' aggiungersi altro semianello di tensione (zavorra).

    2. Il presente regolamento non si applica alle sciovie, che restano disciplinate dal decreto ministeriale 15 marzo 1982.

    3. Nel presente regolamento con il termine commissione per le funicolari aeree e terrestri, di seguito indicata come CFAT, si intende la commissione interministeriale istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67 e con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicate stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.

    1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automezzi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1913, n. 49.

    - La legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante

    "Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree in servizio pubblico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1927, n. 157.

    - Il D.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1367, recante

    "Regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1958, n.

    32.

    - La legge 6 dicembre 1978, n. 835, recante: "Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1978, n. 361.

    - Gli articoli 1 e 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.

    753 recante: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, cosi' recitano

    "Art. 1. - Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n.

    1447.

    Nel presente decreto con il termine ''ferrovie'' si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione ''ferrovie in concessione'' sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

    Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competemza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

    Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

    Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla ''F.S.'' e' indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla ''M.C.T.C.'' la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".

    "Art. 95. - Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione relative

    1) alle modalita' di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli; 2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere; 3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti; 4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

    Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali".

    - L'art. 17 , comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

    400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

    Note all'art. 1

    - Il testo dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, e' riportato nelle note alle premesse.

    - Gli articoli 103 e 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.

    753, cosi' recitano

    "Art. 103. - Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

    "Art. 104. - Salvo quanto previsto dal precedente art.

    103, sono abrogati

    gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione ''in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici'' dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F; il regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873...

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