L'evoluzione del 'controllo di frontiera' nel quadro della 'dimensione interna/esterna' del «codice frontiere Schengen»

AutoreGiuseppe Licastro
Pagine977-978
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Rivista penale 9/2013
Varie
L’EVOLUZIONE DEL
“CONTROLLO DI FRONTIERA”
NEL QUADRO DELLA
“DIMENSIONE INTERNA/
ESTERNA” DEL «CODICE
FRONTIERE SCHENGEN»
di Giuseppe Licastro
L’ulteriore, recente sviluppo di un “elemento” signif‌ica-
tivo dell’acquis di Schengen, nonché dell’istituzione pro-
gressiva di un «sistema» europeo «di gestione integrata
delle frontiere esterne» (art. 77, par. 1, lett. c., del TFUE
che fa parte dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia»;
v. artt. 67-89 del TFUE), ossia il «codice frontiere Schen-
gen» (1) (da adesso in avanti, semplicemente: codice),
costituisce un’evoluzione del “controllo di frontiera” (…
così come def‌inito all’art. 2, par. 9, del codice, il controllo
di frontiera riguarda le verif‌iche e la sorveglianza di fron-
tiera): la possibilità, contemplata dalla proposta di modif‌i-
ca del codice (2), di concludere, nel quadro del “controllo
di frontiera”, accordi bilaterali di cooperazione (Stati
membri-Paesi terzi limitrof‌i) tesi ad istituire «valichi di
frontiera condivisi» posti sul territorio dello Stato mem-
bro o del Paese terzo limitrofo costituisce senza dubbio
una signif‌icativa evoluzione del “controllo di frontiera”, da
considerare altresì nel quadro della “dimensione interna/
esterna” del codice, con particolare riferimento alla sorve-
glianza di frontiera tesa a contrastare (anche) le diverse
forme di criminalità transfrontaliera (art. 12, par. 1). Oc-
corre quindi procedere ad una rapida ma eff‌icace disamina
concernente proprio la “dimensione interna/esterna” del
codice che presenta, appunto, prof‌ili di interesse anche
per il penalista contemporaneo nel “contesto”, delicato e
complesso, della sorveglianza di frontiera.
Per quanto riguarda la “dimensione interna/esterna”
appare signif‌icativo richiamare proprio il contenuto del
considerando n. 6 del codice: il «controllo di frontiera è
nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui fron-
tiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri
che hanno abolito il controllo di frontiera interno» (appare
opportuno “aggiungere” che il «catalogo Schengen»(UE)
concernente i «controlli alle frontiere esterne, il rimpatrio
e la riammissione» (3), naturalmente nel contesto della
parte I dedicata ai controlli alle frontiere esterne, precisa
che detta attività sostanzialmente garantisce il rispetto del
principio di solidarietà), nonché tenere presente che il co-
dice riprende - con opportuni adattamenti - anche diversi
articoli della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di
Schengen (4), relativi al «passaggio alle frontiere» interne
ed esterne (artt. 2-8 della CAAS: occorre precisare che il
codice ha abrogato, ossia ha sostituito con le corrisponden-
ti norme - ivi appunto previste - anche questi articoli della
CAAS): si tratta di un rilevante aspetto da considerare in
“chiave ricostruttiva” poiché la dottrina già riteneva (anno
1999) che «la ratio (…) [anche delle suddette] norme,
può essere riassunta nella necessità, da un lato, di creare
norme uniformi all’interno e verso l’esterno; (…)» (5).
Tale “dimensione interna/esterna” presenta appunto
prof‌ili di interesse anche per il penalista contemporaneo,
con particolare riferimento alla sorveglianza di frontiera
tesa a contrastare (anche) le diverse forme di criminalità
transfrontaliera (art. 12, par. 1): come già accennato supra
il codice, specif‌icamente all’art. 12, riprende l’art. 6, par. 3,
della CAAS, nonché il punto 2.2. della parte II del «Manua-
le comune» (6) strumento di complemento per la gestione
delle frontiere esterne (abrogato dal codice), adottato
[all’epoca] dal Comitato esecutivo istituito dalla suddetta
Convenzione, concernenti (appunto) la «sorveglianza» di
frontiera (non appare però azzardato, ancora una volta,
sostenere che l’“insieme” del contenuto della disposizione
del codice ha una “portata” un po’ più ampia). Occorre
puntualizzare che la suddetta attività di sorveglianza
deve naturalmente “tener conto” delle diverse e rilevanti
indicazioni contenute nella parte III del «“Manuale pratico
per le guardie di frontiera” (Manuale Schengen) comune,
ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo
svolgimento del controllo di frontiera sulle persone» (7).
Le potenzialità della “dimensione interna/esterna” del
codice potrebbero quindi “manifestarsi” compiutamente
nel contesto della disciplina contemplata dalla propo-
sta di modif‌ica del codice, di concludere, nel quadro del
“controllo di frontiera”, accordi bilaterali di cooperazione
(Stati membri-Paesi terzi limitrof‌i) tesi ad istituire «vali-
chi di frontiera condivisi» posti proprio sul territorio del
Paese terzo limitrofo f‌inalizzati alla sorveglianza, anche al
f‌ine di impedire l’attraversamento non autorizzato della
frontiera (riguardo questo specif‌ico prof‌ilo, la Lituania,
che applica appieno le disposizioni dell’acquis di Schen-

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