L'attività di sorveglianza di frontiera: uno strumento di contrasto alle diverse forme di criminalità transfrontaliera

AutoreGiuseppe Licastro
Pagine599-600
599
Rivista penale 5/2013
Varie
L’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA
DI FRONTIERA:
UNO STRUMENTO
DI CONTRASTO ALLE DIVERSE
FORME DI CRIMINALITÀ
TRANSFRONTALIERA (*)
di Giuseppe Licastro
(*) Versione, parzialmente aggiornata, della nota che f‌igura in Foro-
europa n. 1/2013 (rivista online per abbonati).
Il «“Manuale pratico per le guardie di frontiera” (Ma-
nuale Schengen) comune, ad uso delle autorità compe-
tenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di
frontiera sulle persone» (1) rappresenta una signif‌icativa
“guida” per le guardie di frontiera nel quadro (ovviamen-
te) delle attività relative al “controllo di frontiera” che, se-
condo quanto esplicitato all’art. 2, par. 9, del Regolamento
n. 562/2006 «codice frontiere Schengen» (2) (da adesso
in avanti, semplicemente: codice), riguarda le verif‌iche e
la sorveglianza di frontiera (occorre “tenere presente” che
il considerando n. 7 del codice così recita: il «controllo di
frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale
e rispettoso […il codice, tra l’altro, rispetta i diritti fonda-
mentali: considerando n. 20] ed essere proporzionato agli
obiettivi perseguiti»).
Appare particolarmente interessante – in questa sede
– soffermarsi succintamente sull’attività di sorveglianza
(vale la pena rammentare che, secondo la Proposta di re-
golamento del Consiglio che istituisce un «codice comuni-
tario relativo al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone», la disposizione del codice con-
cernente la «sorveglianza» riprende l’art. 6, par. 3, della
Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen,
nonché il punto 2.2. della parte II del «Manuale comune»
strumento di complemento per la gestione delle frontiere
esterne, adottato [all’epoca] dal Comitato esecutivo isti-
tuito dalla suddetta Convenzione (3): non appare però
azzardato qui sostenere che l’“insieme” del contenuto
della disposizione del codice [specif‌icamente: l’art. 12] ha
una “portata” un po’ più ampia), f‌inalizzata al contrasto
della criminalità transfrontaliera ai sensi, naturalmente,
dell’art. 12, par. 1, del codice: quindi contrastare, altresì,
le attività delle organizzazioni criminali dedite al traff‌ico
di migranti clandestini (4).
Il «Manuale pratico» contiene infatti rilevanti indica-
zioni anche per quanto concerne l’attività di sorveglianza
non solo dei valichi di frontiera ma anche in punti diversi
dai suddetti valichi. Più in particolare, la parte III del
«Manuale pratico» dedicata alla «sorveglianza delle fron-
tiere»contempla i seguenti punti:
- l’obiettivo della sorveglianza contempla, con riferi-
mento (ovviamente) sia alla sorveglianza delle frontiere
(esterne) in punti diversi dai valichi di frontiera che alla
sorveglianza dei valichi al di fuori degli orari di apertura,
anche il contrasto della criminalità transfrontaliera at-
traverso l’utilizzazione di personale adeguato all’analisi
concernente il rischio di criminalità transfrontaliera;
- i metodi di sorveglianza: assume particolare rilevan-
za, nel quadro delle azioni/operazioni tese a contrastare il
“contrabbando” (quindi occorre ovviamente “considerare”
il fenomeno del contrabbando di migranti/«smuggling of
migrants», tenendo altresì presente alcune norme inter-
nazionali del Protocollo sul traff‌ico di migranti per via
terrestre, aerea e marittima [v. infra nota 10 ultimo perio-
do] allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro
la criminalità organizzata transnazionale [che la CE, oggi
UE, ha «approvato» (5)], previste per prevenire-reprime-
re il suddetto fenomeno, come ad esempio lo scambio di
informazioni rilevanti in materia, «il controllo dell’attività
dei c.d. vettori commerciali» (6), ma anche «a garanzia di
uno standard minimo di trattamento» del migrante “con-
trabbandato”, ad esempio: la protezione del diritto alla
vita (7)), la sorveglianza effettuata da unità f‌isse con il
“compito” di «osservare le zone considerate sensibili per il
contrabbando» mediante l’ausilio altresì di strumenti sof‌i-
sticati (8).
Le indicazioni succintamente richiamate potrebbero
assumere un’ulteriore, signif‌icativa rilevanza nel qua-
dro della disciplina relativa alla possibilità, contemplata
dalla proposta di modif‌ica del codice (9), di concludere,
nel quadro del «controllo di frontiera», accordi bilaterali
di cooperazione (Stati membri-Paesi terzi limitrof‌i) tesi
all’istituzione di «valichi di frontiera condivisi» posti sul
territorio dello Stato membro o del Paese terzo limitrofo:
con particolare riferimento al recente contesto dell’allar-
gamento dell’Unione europea, la Croazia (nuovo Stato
membro) potrebbe concludere un Accordo di cooperazio-

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