LEGGE REGIONALE 8 novembre 2011, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 20 del 9 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Rideterminazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, istituita dall'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata per l'anno 2012 di euro 0,0242 per litro di benzina e l'aliquota e' rideterminata in euro 0,0500 per litro.

Art. 2

Proventi per eventi calamitosi 1. Le donazioni o altri atti di liberalita' effettuati a favore delle collettivita' liguri danneggiate da eventi calamitosi sono accreditati su un conto corrente bancario dedicato approntato dalla Regione e sono utilizzati in aiuto delle popolazioni colpite.

  1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro dieci giorni, definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e da' pubblico rendiconto dell'utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale.

    Art. 3

    Estensione degli strumenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).

  2. Gli strumenti di cui alla legge regionale n. 39/2007 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere urgenti necessarie a prevenire eventi calamitosi o per far fronte alle conseguenze prodotte da detti eventi.

    Art. 4

    Norma finanziaria 1. Il gettito derivante dalla maggiorazione di cui all'art. 1 trovera' allocazione nel bilancio 2012, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione dell'entrata al titolo I 'Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione' Categoria 1.1 'Entrate derivanti da tributi propri della...

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