Legge 26 febbraio 1992, n. 212, decreto ministeriale 20 maggio 1998 recante criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Modalita' di applicazione

CIRCOLARE 14 luglio 1998, n. 512557.

Legge 26 febbraio 1992, n. 212, decreto ministeriale 20 maggio 1998 recante criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Modalita' di applicazione.

Il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 20 maggio 1998 ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il citato decreto ministeriale, nel seguito denominato "decreto", rinvia ad una successiva circolare la definizione delle modalita' di compilazione delle domande di contributo, del modulo da utilizzare per l'illustrazione del progetto e della documentazione da allegare allo stesso, nonche' l'indicazione delle spese ammissibili, delle somme disponibili per il finanziamento dei progetti e l'eventuale numero massimo di progetti da prendere in considerazione ai fini dell'istruttoria per ciascun Paese beneficiario.

Al fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, si fa presente quanto segue a completamento ed integrazione delle disposizioni contenute nel decreto cui la presente circolare si riferisce.

  1. Modalita' di presentazione della domanda di contributo.

    1.1. Le domande di contributo, redatte sulla base del facsimile allegato (all. 1) secondo quanto indicato nell'art. 5 del decreto, dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero entro il 15 settembre 1998. Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto, ente, societa', ecc. (o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale) ed essere accompagnate dall'unito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte (all. 2), contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa e dagli altri documenti di cui all'art. 5 del decreto.

    Domanda e documentazione devono essere redatte in lingua italiana.

    I documenti riguardanti i partner esteri dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, che per le lingue diverse dal francese e inglese dovra' rivestire carattere ufficiale.

    1.2. Nel modulo per la formulazione e presentazione di progetti d'investimento, andranno descritti con precisione le "fasi operative" attraverso le quali si svolge il progetto ed il relativo timing. Ai fini della quantificazione dei costi, delle fattibilita' e del monitoraggio, per ciascuna fase dovranno essere precisati: attivita' previste, modalita' d'attuazione; suddivisione delle azioni da realizzare tra il proponente italiano ed i partner, tempi e luoghi di esecuzione. Nella descrizione dell'iniziativa proposta e' possibile fare riferimento anche ad eventuali "allegati tecnici" del progetto.

    Circa la fattibilita', vanno descritte le modalita' realizzative e gestionali dell'iniziativa e di utilizzo delle risorse (procedure esecutive, flusso dei costi ecc.).

    Vanno inoltre fornite informazioni sulla autosostenibilita' del progetto (utilizzi, sviluppi e ampliamenti dell'iniziativa finanziata, costi di esercizio, fonti di copertura della gestione, ecc.), con riferimento all'utilizzo futuro delle realizzazioni ed alla permanenza nel tempo dei risultati.

    Vanno indicati, infine, i principali risultati attesi dalla realizzazione, anche mediante indicatori utilizzabili ai fini del monitoraggio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT