DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2003, n. 125 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902; Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nella adunanza del 12 dicembre 2002; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

  1. La rubrica del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituita dalla seguente

    Funzioni di controllo

    .

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e' stato pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1976.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

    - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963.

    - Si riporta, per completezza di informazione, il testo dell'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio l963)

    Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.

    .

    Nota all'art. 1

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e' citato nella nota al titolo.

    Art. 2.

  2. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, e' sostituito dal seguente

    Art. 32. - 1. E' istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

    2. La sezione di cui al comma 1 e' composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.

    3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalita' di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.

    4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti...

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