Il Free and Open Source software nell'ordinamento italiano: principali problematiche giuridiche

AutoreSimone Aliprandi - Carlo Piana
CaricaDottore di ricerca in Società dell'Informazione, avvocato esperto di diritto d'autore e più in generale di diritto dell'ICT - Avvocato esperto di diritto delle tecnologie
Pagine79-96
Il Free and Open Source software
nell’ordinamento italiano: principali problematiche giuridiche
SIMO NE ALI PRA NDI , CARL O PIANA
SOMM ARI O:1. Introduzione – 2. FOSS e princìpi di diritto d’autore – 2.1. Premesse –
2.2. La qualif‌icazione giuridica del FOSSsecondo il diritto d’autore – 2.3. Diritti dei
co-autori – 2.4. I diritti morali – 3. L’enforcing delle licenze FOSS – 4. Clausole di
esonero di responsabilità – 5. Il meccanismo del copyleft – 5.1. Come funziona – 5.2.
Validità della clausola copyleft – 6. Danni civili e FOSS – 7. Letteratura scientif‌ica
di riferimento
1. INT RODU ZIO NE
Il Free and Open Source Software - FOSS è uno dei fenomeni più interes-
santi del mondo delle tecnologie e che più di altri ha cambiato il modo di
intendere l’innovazione e di gestire il lavoro di progettazione e sviluppo di
soluzioni informatiche. Come tutti i fenomeni innovativi, che si distinguo-
no per la loro effettiva novità e continua evoluzione, crea spesso alcuni pro-
blemi di inquadramento da parte della scienza giuridica, la quale – per def‌ini-
zione – ha un f‌isiologico ritardo rispetto all’evoluzione tecnologica nonché
rispetto ai modelli di business e alle prassi sociali.
L’effetto è che questo fenomeno, pur essendo attualmente giunto a quasi
tre decenni di vita, non gode di interpretazioni univoche e suff‌icientemente
chiare, complice la penuria di casi giurisprudenziali consistenti da cui pren-
dere spunto. Lo scopo di questo articolo è proprio quello di far luce sul-
le principali problematiche giuridiche emergenti, analizzando il FOSS sul-
la scorta dei princìpi del diritto d’autore e del diritto civile in generale, ed
indicando inf‌ine la letteratura scientif‌ica più rilevante in materia di aspetti
giuridici del FOSS.
S. Aliprandi è dottore di ricerca in Società dell’Informazione, avvocato esperto
di diritto d’autore e più in generale di diritto dell’ICT. C. Piana, è avvocato esper-
to di diritto delle tecnologie; è membro del network Array e fondatore della ri-
vista International Free and Open Source Software Law Review. Licenza di questo
articolo: Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/legalcode).
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2. FOSS E PRINC ÌPI D I DIR ITT O DAUTORE
2.1. Premesse
Il diritto d’autore (e il suo corrispondente anglo-americano copyright) è lo
strumento giuridico per eccellenza posto a tutela dell’attività creativa, quale
particolare espressione del lavoro intellettuale1.
L’elemento fondante di questo specif‌ico istituto è dunque rappresentato
dall’individuazione di un atto creativo originale. Buona parte delle proble-
matiche che il FOSS incontra in materia di diritto d’autore sono proprio
legate alla diff‌icoltà di individuare e tenere traccia di tutti gli apporti creati-
vi, specie quando si tratta di progetti particolarmente grandi e con una lunga
storia.
Infatti, anche se il FOSS può essere scritto da una sola persona o essere
nella titolarità di un soggetto giuridico unico2, dopo qualche tempo esso
diventa il risultato del lavoro di molti autori che possono rivendicare diritti
su di esso.
Il dubbio è se le parti aggiunte in seguito vadano a creare un’opera col-
laborativa (un’opera creata da più autori in collaborazione), o se il software
originale è il risultato f‌inale e ogni contributo apportato durante le varie fasi
di sviluppo sia di per sé un’opera derivata. Le conseguenze giuridiche sono
differenti a seconda dei casi.
Bisogna inoltre precisare che, al contrario di quanto avviene negli ordina-
menti di common law, la legge italiana non parla di “opere derivate”, ma più
propriamente di “elaborazioni creative”.
Può essere solo una sfumatura, ma a f‌ini della presente argomentazione
è utile riprendere la def‌inizione di elaborazione creativa fornita dall’art. 4
della legge sul diritto d’autore (LDA), il quale recita: “Senza pregiudizio dei
diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di
carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le tra-
sformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modif‌icazioni ed
aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria,
gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale”.
1Si veda l’art. 6 della legge italiana sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633, d’ora in
poi LDA.
2In genere l’autore originale, un suo avente causa per un atto di trasferimento o in via
originale, come nel software sviluppato dai dipendenti (art. 12 bis LDA) o sviluppato for hire
sulla base di un contratto di sviluppo software.

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