La Camera dei deputati ed Il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Per l'anno 1949 e' consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 12 ottobre 1949...