LEGGE 27 Settembre 2007, n. 166 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1473):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)

il 12 aprile 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 maggio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10, 16 e 30 maggio

2007.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2929):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente il 25 luglio 2007, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, IX e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 1° agosto 2007 ed il

12 settembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 settembre 2007.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL TRAFORO STRADALE DEL MONTE

BIANCO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, qui di seguito denominati le Parti, deplorando il drammatico incendio verificatosi il 24 marzo 1999 nel traforo del Monte Bianco;

coscienti che le condizioni di gestione del traforo e i dettami della sicurezza si sono considerevolmente evoluti dopo la costruzione del traforo;

consapevoli che e' loro comune interesse che il traforo del Monte Bianco stabilisca un collegamento stradale permanente tra i loro due Paesi in condizioni di sicurezza ottimali;

desiderando creare un nuovo quadro giuridico per la gestione del traforo ristrutturato al fine di migliorare la sicurezza;

considerando lo Scambio di Lettere del 14 aprile 2000 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione del Gruppo Europeo di Interesse Economico del traforo del Monte Bianco;

considerando la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati e ai controlli in corso di viaggio con Protocollo finale dell'11 ottobre 1963;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti si impegnano ad assicurare in comune la gestione del traforo del Monte Bianco che collega la Valle di Chamonix e la Valle d'Aosta, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 2.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

  1. "traforo e relativi annessi", l'insieme costituito dal traforo in senso stretto e dalle opere, impianti, attrezzature e beni diversi, situati nelle immediate vicinanze e necessari alla sua gestione, alla sua manutenzione ed alla sicurezza della circolazione all'interno dello stesso;

  2. "opera", l'insieme dei beni inclusi nel perimetro del traforo e dei suoi annessi e in quello delle aree di regolazione dei mezzi pesanti situate sul territorio di ciascuno Stato;

  3. "societa' concessionarie", la societa' italiana - quella che attualmente partecipa alla gestione del Gruppo Europeo di Interesse Economico, di cui al punto d), o quella che alla scadenza contrattuale le subentrera' nel rispetto del diritto nazionale e comunitario - e la societa' francese beneficiarie da parte dei rispettivi Governi di una concessione a loro rischio e pericolo per provvedere alla gestione, alla manutenzione, al rinnovamento e alla modernizzazione dell'opera;

  4. "gestore", la struttura dotata di capacita' giuridica, quale il Gruppo Europeo di Interesse Economico del traforo del Monte Bianco, creata dalle societa' concessionarie per la durata delle loro concessioni ai fini esclusivi di:

    - gestire, mantenere, rinnovare e modernizzare il tunnel ed i suoi annessi;

    - gestire, mantenere e rinnovare gli impianti necessari alla gestione del traforo collocati nelle aree di regolazione dei mezzi pesanti previsti dal paragrafo b) di cui sopra;

  5. "CIG", la Commissione intergovernativa italo-francese;

  6. "zona di controllo", il traforo e suoi annessi, all'interno dei quali gli agenti delle due Parti sono abilitati ad esercitare i compiti previsti dall'articolo 9, senza pregiudizio per lo Scambio di Note del 16 luglio 1965 relativo agli uffici di controllo abbinati del traforo del Monte Bianco;

  7. "infrazione", ogni...

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