DECRETO 13 dicembre 2007 - Istituzione del «Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e identita'' di genere».

IL MINISTRO PER I DIRITTI

E LE PARI OPPORTUNITA'

Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e tutela il principio di uguaglianza tra i cittadini. In particolare il comma 2 dell'art. 3, che legittima azioni positive, giustificando strategie preventive, politiche attive, e sostegno alle vittime;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'art. 2, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006, con il quale l'On. dott.ssa Barbara Pollastrini e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, con il quale all'On. dott.ssa Barbara Pollastrini e' stato conferito l'incarico di Ministro per i diritti e le pari opportunita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunita' al Ministro senza portafoglio, On. dott.ssa Barbara Pollastrini, e viste in particolare le deleghe relative alle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunita', nonche' la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui (all'art. 1, primo comma); relativa alla promozione e al coordinamento delle azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' alla prevenzione e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' e gli orientamenti sessuali (all'art. 1, secondo comma, lettera g); relativa al coordinamento, anche in sede internazionale, delle politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, con particolare riferimento agli obiettivi indicati nella piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, d'intesa con il Ministro degli affari esteri (all'art. 1, comma II, lettera m); e visto altresi' in particolare l'art. 4, comma I, lettera a), che conferisce delega al Ministro, nelle materie oggetto del presente decreto, a nominare esperti, a costituire organi di studio...

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