LEGGE 12 luglio 2011, n. 12 - Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I - n. 30 del 14 luglio2011) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Applicazione della normativa nazionale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell'art. 7, commi 8 e 9, dell'art. 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'art. 128 e dell'art. 133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo n. 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2. I riferimenti al 'Bollettino ufficiale della Regione' e alla 'Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana' contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla 'Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana'; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

Art. 2

Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

  1. all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonche' agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

  2. agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;

  3. agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali e' fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'art. 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresi' dell'Amministrazione regionale.

    Art. 3

    Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 1. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorita', opera nel territorio della Regione.

    2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita' e' autorizzato a stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo e' preposto.

    3. I proventi dell'attivita' sanzionatoria dell'Autorita', effettuata nel territorio della Regione e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione.

    Art. 4

    Istituzione del Dipartimento regionale tecnico 1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita' e' istituito il Dipartimento regionale tecnico.

    2. La tabella 'A' di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.

    10 e successive modifiche ed integrazioni, e' cosi' modificata: dopo le parole 'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita': - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti.' sono aggiunte le parole 'Dipartimento regionale tecnico.'.

    3. Il Dipartimento regionale tecnico:

  4. effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:

    1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;

    2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;

    3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

    4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;

  5. redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

  6. assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 12;

  7. esercita le attivita' ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

  8. cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione.

    Gli enti di cui all'art. 2 hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

    4. Il Dipartimento svolge altresi' i seguenti compiti:

  9. rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalita' di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonche' delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente piu' rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attivita' relative:

    1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

    2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

    3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;

    4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicita' previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

  10. attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

  11. promuove attivita' di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonche' la qualita' delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:

    1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonche' altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

    2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita', dipendenti anche da nuove disposizioni normative;

    3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

  12. realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonche' le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilita' sociale delle imprese;

  13. assicura le attivita' necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

    f ) espleta attivita' finalizzate agli approfondimenti e all'uniformita' degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

  14. provvede alla pubblicazione informatica del 'Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni' includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

  15. assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

  16. cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base...

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