DELIBERAZIONE 4 dicembre 2003 - Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione. (Deliberazione n. 138/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 dicembre 2003; Premesso che

l'art. 2, comma 12, lettera j), della legge 14 novembre 1995, n.

481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) «pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali»; l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che «le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari».

l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002), con riferimento all'attivita' di vendita del gas, attribuisce all'Autorita' il potere di «definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricita' e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato»; l'Autorita' con deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 207/2002), ha adottato una direttiva urgente agli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale ai clienti finali; Visti

la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000; la legge 28 ottobre 2002, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, di conversione del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002; il decreto del Ministero delle attivita' produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto 2002, recante criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale; i decreti del Ministero delle attivita' produttive 27 dicembre 2002, 30 gennaio 2003, 17 luglio 2003, 1° agosto 2003, 5 settembre 2003, 2 ottobre 2003 e 14 novembre 2003, recanti autorizzazione transitoria alla vendita di gas naturale a clienti finali ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000; Visti

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n...

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