Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre. (Deliberazione n. 39/04/CONS).

L'AUTORITA'

Nella riunione di Consiglio del 25 febbraio 2004; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»; Vista la delibera n. 278/99/CONS recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale»; Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito indicato come Codice); Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS»; Considerato che l'art. 29 dell'allegato A alla delibera n.

435/01/CONS prevede l'adozione da parte dell'Autorita' di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 marzo 2004; Considerato che la direttiva quadro lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversita' culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione; Considerato che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS riguardano specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di particolare valore; Considerato che, per quanto riguarda l'attuazione delle altre previsioni dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, risulta opportuno valutare l'esito delle analisi previste dagli articoli 18 e 19 del Codice; Ritenuto pertanto necessario effettuare una consultazione riguardo ai contenuti di un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e b), preveda norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuto di «particolare valore» per il sistema televisivo nazionale e locale; Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione; Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera

Art. 1.

  1. E' indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione del provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti di «particolare valore» alle reti di televisione digitale terrestre.

  2. Le modalita' di consultazione ed un documento che illustra i contenuti di una bozza di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

  3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.

    Napoli, 25 febbraio 2004 Il presidente: Cheli

    ALLEGATO A Modalita' di consultazione L'AUTORITA' INVITA

    Le parti interessate a far pervenire all'Autorita' le proprie osservazioni, elementi di informazioni, e documentazione relativa alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei riquadri 1-6.

    Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica concernente il provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti di televisione digitale terrestre", nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo:

    Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Dipartimento Regolamentazione Ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e multimedialita Att.ne ing. Federico Flaviano Via delle Muratte 25 00187 ROMA

    Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621 E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non a sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalita' suesposte.

    Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere...

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