DECRETO 28 febbraio 2002 - Modalita' di diffusione delle informazioni di sicurezza da fornire ai passeggeri delle navi veloci da passeggeri in servizio di linea con porti nazionali

IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; Visti gli articoli 6 e 192 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata ratificata la convenzione internazionale SOLAS `74 e successivi emendamenti; Vista la circolare dell'IMO MSC/CIRC 699 in data 17 luglio 1995 e relativo annesso contenente le "Linee guida revisionate per le istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri"; Ritenuto necessario, pertanto, emanare disposizioni applicative delle raccomandazioni contenute nella predetta circolare IMO allo scopo di darne attuazione, fissando le modalita' ed il contenuto delle informazioni minime di sicurezza da fornire ai passeggeri delle unita' veloci in servizio di linea; Decreta

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende

  1. per "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come individuata nel secondo comma della regola 1 del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", come modificata, che trasporti piu'

di dodici passeggeri; b) per "passeggero": qualsiasi persona che non sia

1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 2) un bambino di eta' inferiore ad un anno.

Art. 2.

Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quando diversamente indicato, si applicano a tutte le unita' veloci da passeggeri soggette al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.

Art. 3.

Informazioni ai passeggeri con impianti visivi 1. Sulle navi sulle quali sono previsti esclusivamente posti a sedere, devono essere installati avvisi luminosi o impianti per la trasmissione video visibili da tutti i passeggeri seduti per comunicare loro eventuali misure di sicurezza.

  1. Il comandante deve poter ordinare ai passeggeri, con gli impianti previsti al comma precedente, di rimanere seduti ogni qualvolta lo riterra' opportuno per motivi di sicurezza.

  2. Sulle unita' veloci dotate di impianti per la...

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