DELIBERAZIONE 21 maggio 2008 - Fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007. (Deliberazione n. 39/08/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 maggio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003;

Vista la delibera n. 417/06/CONS, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007, pubblicata il successivo 21 settembre 2007, con la quale si accoglie in parte l'appello di Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione II, n. 1773/06, pubblicata in data 8 marzo 2006, e, quindi, si dichiara l'illegittimita', in parte qua, della delibera n. 11/03/CIR;

Vista la delibera n. 110/07/CIR, recante «Definizione della controversia Fastweb S.p.A./Telecom Italia S.p.A. in materia di tariffe di interconnessione inversa», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 9 ottobre 2007;

Vista la delibera n. 251/08/CONS, del 14 maggio 2008, recante «Modifiche all'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente»;

Considerato che la predetta decisione del Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la delibera n. 11/03/CIR nella misura in cui la medesima ometteva la fissazione di specifici criteri di ragionevolezza e proporzionalita' per i prezzi di terminazione degli operatori alternativi e mancava di definire un limite temporale o un percorso regolatorio temporalmente certo per l'attenuazione nel tempo della misura asimmetrica in questione;

Considerato che la predetta decisione del Consiglio di Stato, nel mentre non determina il venir meno della misura asimmetrica contenuta nell'art. 4, comma 3, della delibera n. 11/03/CIR impugnata, impone pero' all'Autorita' di determinare fin dall'entrata in vigore di tale misura criteri di ragionevolezza e proporzionalita' e limiti temporali certi, da utilizzare anche in fase di definizione delle controversie inerenti all'applicazione della predetta delibera ed aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di terminazione inversa;

Ritenuto che deve darsi ottemperanza alla pronuncia del Giudice amministrativo, adempimento che richiede la definizione dei predetti criteri di ragionevolezza e proporzionalita', sia pure con limitato riferimento ai rapporti per i quali esistono procedimenti di contenzioso, per non avere gli operatori mai concordato tra loro la misura dei prezzi di terminazione, e che devono conseguentemente ritenersi rapporti ancora pendenti;

Vista la delibera n. 111/07/CIR, recante «Avvio del procedimento di fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi al fine di dare ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07 del 10 luglio 2007» del 25 settembre 2007, con la quale e' stato avviato, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento di ottemperanza per la definizione dei predetti criteri, assicurando il debito contraddittorio con gli operatori interessati;

Considerato che la delibera n. 111/07/CIR e' stata notificata, in data 1° ottobre 2007 alle societa' Telecom Italia S.p.A., e Fastweb S.p.A. in data 3 ottobre 2007 alla societa' Freeway S.r.l. ed in data 11 ottobre 2007 alla societa' Multilink S.p.A.;

Considerato che la delibera n. 111/07/CIR e' stata altresi' notificata, in data 26 ottobre 2007, alla societa' Brennercom S.p.A., in quanto anch'essa parte interessata;

Visti i documenti prodotti, nel corso del procedimento di cui alla presente delibera, dagli operatori Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., pervenuti in data 11 ottobre 2007 con le note prot. 60237 e prot. 60510 rispettivamente, la cui sintesi e' riportata in allegato A alla presente delibera.

Considerato quanto segue:

Telecom Italia, nel contestare le modalita' ed i termini di attuazione della decisione 4888/2007 del Consiglio di Stato di cui alla delibera n. 111/07/CIR, sottolinea che, secondo detta sentenza, la misura asimmetrica contenuta nella delibera n. 11/03/CIR «...doveva essere accompagnata da adeguati criteri di ragionevolezza e di proporzionalita' e da limiti temporali certi. Criteri e limiti che sono stati previsti con la menzionata delibera n. 417/06/CONS, ma che erano assenti nell'impugnata delibera n. 11/03/CIR».

Si rileva, al riguardo, che la decisione 4888/2007 del Consiglio di Stato, se da un lato definisce la parziale illegittimita' della delibera n. 11/03/CIR «nella parte in cui e' stata omessa la fissazione di specifici criteri di ragionevolezza e proporzionalita' per i prezzi di terminazione degli operatori alternativi ed e' stata omessa la fissazione di un limite temporale certo o di un percorso regolatorio, anche temporalmente certo, per l'attenuazione nel tempo della misura asimmetrica in questione», dall'altro pero', gia' riconosce che tali criteri e limiti sono invece previsti dalla delibera n. 417/06/CONS.

Ed e' a tali criteri e limiti, quelli previsti dalla delibera n. 417/06/CONS, a cui la stessa Decisione fa riferimento quando «impone all'Autorita' di determinare fin dall'entrata in vigore delle misure contenute nei due atti impugnati del 2003 i suddetti criteri e limiti, da utilizzare anche in sede di definizione delle controversie poste a valle della delibera n. 11/03/CIR ed aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi».

Secondo Telecom Italia, l'impostazione della delibera n. 111/07/CIR sarebbe viziata ab origine, poiche' non prevedrebbe criteri di ragionevolezza e di proporzionalita'. Telecom Italia ritiene inoltre che il prezzo massimo di terminazione degli OLO debba essere unicamente quello che si determinerebbe in applicazione del modello contabile dell'OLO efficiente.

Al riguardo occorre precisare che la predisposizione del modello, piu' volte richiamato da Telecom Italia, e' finalizzata a definire un percorso di riduzione (glide path) dei prezzi asimmetrici degli operatori alternativi che conduca gli stessi ad un valore obiettivo unico e simmetrico rispetto al prezzo di Telecom Italia. Come risulta dalla delibera conclusiva della definizione del modello contabile di cui trattasi - delibera n. 251/08/CONS del 14 maggio 2008 - i risultati ottenuti dal modello definiscono il raggiungimento del valore obiettivo simmetrico al 1° luglio 2010. Il glide path dunque, parte da prezzi giustificati dai costi effettivamente sostenuti (valutati in ogni caso alla luce della normativa di riferimento in materia di contabilita' regolatoria) per giungere al prezzo obiettivo ottenuto dal modello bottom up del teorico operatore efficiente.

Sarebbe pertanto sproporzionata nei confronti degli operatori notificati l'imposizione immediata (e riferita ad un periodo temporale largamente antecedente alla definizione delle misure regolamentari vigenti ad oggi) dei risultati del modello, senza dar loro il tempo di adeguare le proprie scelte industriali e commerciali al fine di raggiungere la sostenibilita' del prezzo obiettivo. Del resto, tale applicazione risulterebbe anche sproporzionata ed esorbitante rispetto alle specifiche richieste del Consiglio di Stato.

Le recenti riflessioni svolte a livello nazionale e comunitario sull'uso di un modello nella definizione dei prezzi di terminazione presuppongono, come dato di partenza, proprio l'esistenza di un marcato divario tra le tariffe. Con la recente delibera la delibera n. 251/08/CONS e con i nuovi valori di glide path ivi definiti, la previsione di tariffe asimmetriche e' gia' stata inserita, con il pieno avallo della Commissione europea, in un preciso percorso regolatorio temporalmente definito (le cui scadenze possono percio' qui semplicemente essere richiamate e confermate).

Ora, Telecom Italia intenderebbe invece oggi, a ritroso, radicalmente abbattere il suddetto divario, ora per allora, con il pretesto della necessita' di dare attuazione alla Decisione del Consiglio di Stato. Questa, pero', lungi dal richiedere quanto prospettato da Telecom Italia, ha solo sottolineato la mancanza di «limiti» specifici all'arbitrio degli OLO nella definizione delle proprie tariffe in sede negoziale.

Di diverso pregio appare invece quanto, in subordine, osservato da Telecom Italia, ossia che l'Autorita' indichi criteri e limiti che, nell'ambito dei contenziosi pendenti, consentano di regolare i rapporti tra le parti, con riferimento al criterio dato dal costo di produzione da parte di un OLO efficiente.

Si osserva, al riguardo, che l'efficienza nella fornitura del servizio di terminazione (e dunque nei costi sostenuti), non e' una prerogativa dei soli modelli ingegneristici, ma puo' bensi' essere ottenuta analizzando i costi effettivamente sostenuti ed applicando, oltre che le corrette regole contabili, opportune scelte in materia di perimetro contabile, di dimensionamento degli apparati, di valutazione delle quote di...

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