Modalita' attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata .

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto la posta unitaria, di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n.

383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommessere relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene gli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento; Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli; Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il regolamento della corsa Tris; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa, 1'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE; Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n.

2005/0078248/Uscita del 16 dicembre 2005; Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento delle politiche di sviluppo; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n. 2005/9533/Giochi/UD del 15 dicembre 2005, che ha disposto che la scommessa Tris, a partire dalla scadenza naturale della relativa concessione, fissata al 31 dicembre 2005, e' assoggettata, in via sperimentale e temporanea, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule della scommessa di cui al citato comma 498; Ritenuto, altresi', che la scommessa disciplinata dal presente decreto e' distribuita nella medesima rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.; Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli.

Dispone

Art. 1.

Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, denominata «Nuova Tris nazionale».

2. Ai fini del presente decreto si intende per

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) UNIRE, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine; c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse; d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa; e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale; f) cisponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti; g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento; h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa; i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse; l) giocata o scommessa, l'insieme delle uniti di scommessa proposte dal partecipante; m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale; n) giocata o scommessa a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica; o) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto; p) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica; q) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore...

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