DIRETTIVA 3 febbraio 2003 - Modalita' di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)ª ed in particolare l'art. 106 con il quale e' previsto che gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio; Considerato che il citato art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, prevede che con direttiva del Ministro delle attivita' produttive, emanata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante ´Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59ª; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante ´Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheª; Sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; E m a n a le seguenti direttive

Art. 1.

  1. Con il presente decreto sono emanate le direttive di cui all'art. 106, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il finanziamento

    1. dei programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico; b) delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica per favorire l'avvio delle imprese in questione.

  2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono annualmente ripartite le risorse a disposizione tra gli interventi di cui al comma 1.

    Art. 2.

  3. Al fine di promuovere la nascita ed il consolidamento di imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico possono essere concesse ´anticipazioniª a ´soggetti intermediariª, costituiti da banche, intermediari finanziari e societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di dette imprese effettuate sulla base delle positive previsioni di rendimento dell'investimento previsto.

  4. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse per il finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese proponenti.

    Art. 3.

  5. Per poter beneficiare degli interventi previsti dall'art. 2 le imprese devono

    1. essere costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative; b) essere costituite da non oltre tre anni alla data di richiesta degli interventi medesimi; c) risultare economicamente e finanziariamente sane.

  6. Il requisito di cui al comma 1, lettera c) deve essere accertato sulla base della capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari previsti dal programma per il quale e' richiesto l'intervento, tenendo conto anche della consistenza patrimoniale e finanziaria prevista dal piano di sviluppo.

  7. Ai fini dell'ammissibilita' agli interventi, i progetti di sviluppo delle imprese devono risultare innovativi e ad elevato impatto tecnologico; tale valutazione e' condotta con riferimento alle tecnologie da adottare che tenuto conto di quelle in uso nel settore di riferimento, devono introdurre significativi miglioramenti ai processi produttivi o ai prodotti da ottenere; l'innovativita' e l'impatto tecnologico saranno valutati, in particolare, anche tenendo conto di specifiche collaborazioni con Universita' e centri di ricerca, dell'elevata specializzazione e qualificazione del personale...

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