Le forme e le fonti di disciplina
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 119-129 |
119
Capitolo 1
Diritto
canonico
Finalità
1
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Note introduttive
LE FORME E LE FONTI
DI DISCIPLINA
Il matrimonio concordatario costituisce il mezzo giuridico alternativo al
matrimonio civile per assumere il vincolo matrimoniale; esso trova il pro-
prio momento genetico nel sistema canonico ed in ragione delle norme ad
esso inerenti. La volontà statale, in tal caso, non è fonte di regolamentazione
della materia, ma interviene per attribuire al medesimo rilevanza per l’ordi-
namento interno, definendone le conseguenze sul piano civilistico.
La normativa che disciplina il matrimonio concordatario trova le sue fonti:
– nell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense (art. 8);
– nel Protocollo Addizionale (art. 4);
– nella relativa legge di esecuzione;
– nella legge sul matrimonio del 27 maggio 1929, n. 847;
– nelle regulae iuris delineate dalla giurisprudenza della Cassazione.
L’istituto del matrimonio concordatario è stato originariamente introdotto
per determinare principalmente, l’uniformità degli status con l’ordinamen-
to statale. Per raggiungere tale finalità venivano previste la trascrizione agli
effetti civili dei matrimoni canonici e l’automatica ricezione da parte dello
Stato delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del vincolo.
L’evoluzione dell’istituto, transitata attraverso modificazioni, prima di ca-
rattere unilaterale e poi pattizio, ha disatteso tale funzione e ha evidenziato,
accanto al permanere di alcuni principi, l’emergerne di nuovi.
Il matrimonio è un istituto che ha ricevuto una prima regolamentazione
dal diritto canonico, nel senso che, prima dell’entrata in vigore del codice
civile del 1865 l’unica forma di convenzione tra coniugi era quella ispirata
e regolata dalla Chiesa.
2L’evoluzione storica
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