Formazione Periodica Per Amministratori, Dal Tribunale Di Padova Una Pronuncia Che Non Convince

AutoreAntonio Nucera
Pagine596-598
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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
ministratore di Condominio nel senso che l’amministrato-
re non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e
che la sua nomina sarebbe nulla.
Dunque se è vero che l’attestato prodotto da parte con-
venuta datato 4 aprile 2016 non ha valenza per il periodo
passato per la nomina ad amministratore questo ha certa-
mente valenza per il futuro, sino all’ottobre del 2016.
All’assemblea del 10 febbraio 2016, per impedire l’im-
pugnativa, l’amministratore avrebbe dovuto fornire la
prova di avere eseguito quanto previsto dalla norma e, in
mancanza dell’attestato, quanto meno la documentazione
attestante l’iscrizione al corso obbligatorio o una autocer-
tif‌icazione; non lo ha fatto costringendo l’attore alla im-
pugnazione della delibera per far valere il proprio diritto
ad avere come amministratore del Condominio persona
qualif‌icata, come previsto dalla norma.
Sa da un lato può ritenersi che la nomina ad ammi-
nistratore è da ritenere valida perchè il Condominio
convenuto ha provato la sussistenza dei requisiti dell’am-
ministratore al momento della sua nomina, per avere fre-
quentato il corso obbligatorio per l’anno 2014/2015 dall’al-
tro va dichiarato che l’impugnativa da parte dell’attore
con la richiesta di nullità della delibera e conseguente
revoca dell’amministratore (conseguenza automatica) era
legittima e giustif‌icata proprio dal comportamento tenuto
dall’Amministratore del Condominio che non era stato in
grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisi-
ti, prima della sua nomina.
Per quanto sopra esposto, il Condominio O. va condan-
nato, alla rifusione delle spese a favore dell’attore, liquida-
te come in dispositivo.
Quanto alla convocazione in giudizio della società
amministratrice, va dichiarata la sua carenza di legitti-
mazione passiva in quanto l’oggetto della domanda era la
declaratoria di nullità o annullamento della delibera del
10 febbraio 2016 per mancanza dei requisiti per la valida
nomina di amministratore che, in ipotesi di accoglimento
della domanda attorea, avrebbe comportato automatica-
mente la sua revoca.
L’amministratore non aveva quindi motivo per essere
citato in giudizio per esprimere la sua opposizione alla do-
manda di revoca dell’amministratore, formulata, peraltro,
solo nei confronti del Condominio in sede di impugnativa.
La società convenuta ha chiesto, in sede di precisazio-
ne delle conclusioni la cancellazione di una frase ritenuta
offensiva e riferita al comportamento dell’amministratore.
Ritiene questo giudice che la frase non possa considerarsi
offensiva avendo a riferimento l’oggetto della causa.
Inf‌ine, la società A. s.a.s. chiede, inoltre, che, oltre
all’accoglimento della eccezione di carenza di legitti-
mazione passiva, venga accolta la domanda di condanna
dell’attore per responsabilità aggravata di cui all’art 96
c.p.c. per avere agito nei confronti della società in mala
fede o comunque con colpa grave.
Nel caso di specie non si rinvengono estremi di mala
fede e colpa grave nell’aver convocato la società A. s.a.s.,
come prospettato dalla parte convenuta; la domanda di
condanna ex art 96 c.p.c. va, pertanto, rigettata.
In accoglimento della eccezione di carenza di legitti-
mazione passiva, parte attrice va condannata alla rifusio-
ne delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro
9.275,00 ridotte della metà, quindi in euro 4.637,00 oltre
accessori, in considerazione del rigetto delle domande
svolte ulteriormente all’eccezione di carenza di legittima-
zione passiva e rigettate.
Le spese del presente procedimento seguono la soc-
combenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi
del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 2 aprile 2014,
evidenziando in particolare che nella presente causa non
si rinvengono specif‌ici elementi di personalizzazione che
giustif‌ichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione
che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase
istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali,
ma solo dimesse le memorie istruttorie.(Omissis)
FORMAZIONE PERIODICA
PER AMMINISTRATORI,
DAL TRIBUNALE DI PADOVA
UNA PRONUNCIA
CHE NON CONVINCE
di Antonio Nucera
La sentenza in rassegna tratta di una questione molto
delicata su cui non risultano precedenti in giurisprudenza:
gli effetti del mancato svolgimento del corso di formazione
periodica sulla nomina dell’amministratore. Questione in
relazione alla quale, come vedremo, non viene fornita una
risposta soddisfacente. La pronuncia si occupa, poi, an-
che della decorrenza di tale obbligo di formazione e della
possibilità di recuperare i corsi di formazione periodica
annuali, pervenendo ad una conclusione, nel primo caso,
condivisibile, nel secondo caso, invece, assai lacunosa.
Rammentiamo che la legge di riforma dell’istituto con-
dominiale (L. n. 220 del 2012) ha riscritto e introdotto
diverse previsioni che attengono alla f‌igura dell’ammini-
stratore di condominio. Tra queste, una novità assoluta è
costituita dall’art. 71-bis Disp. att. c.c., che reca i requisiti
per svolgere l’attività di amministratore.
Secondo questa norma, infatti, possono esercitare tale
l’attività coloro: a) che abbiano il godimento dei diritti ci-
vili; b) che non siano stati condannati per delitti contro la
pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia,
la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della reclu-

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