LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'' 2012). (11G0234)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Risultati differenziali

1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonche' i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Avvertenza:

La presente legge e' pubblicata per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del

Regolamento di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14

marzo 1986, n. 217.

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -

Serie generale - del 23 novembre 2011 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

Art. 2

Gestioni previdenziali

1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:

  1. l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;

  2. gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);

  3. l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).

    2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

  4. alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

  5. alla gestione speciale minatori;

  6. all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

    3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:

  7. i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  8. gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

    4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonche' alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:

  9. una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge di stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

  10. tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

    5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto e' erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessita' finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: «legge 23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.

    Art. 3

    Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

    1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

    Art. 4

    Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

    1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

    2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

    3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e' ridotta di euro 1.230.000.

    4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.

    5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 e' ridotta di euro 12.394.000.

    6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

  11. con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche' dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e' aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale;

  12. l'indennita' di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonche' dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

  13. l'indennita' di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;

  14. con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorita', per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

  15. per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;

  16. in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione puo' essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle...

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