DECRETO 15 febbraio 2012 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). (12A03043)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che riconosce un contributo straordinario per l'anno 2010, pari a 5 milioni di euro a favore degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione, disponendo altresi' che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provveda alla ripartizione di detto contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206 recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;

Visto il decreto adottato in data 22 dicembre 2010 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, con il quale sono state fissate le modalita' e i criteri per la ripartizione del citato contributo;

Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale il quale stabilisce che i soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati gia' collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010;

Visto il successivo art. 5 il quale stabilisce che con analoga procedura si provvede a rimodulare i coefficienti indicati nella tabella «A», allegata al medesimo decreto, sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa di 5.000.000 di euro, e tenendo conto che il coefficiente massimo non potra' in ogni caso superare il valore 15;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al predetto art. 5 sulla base della rimodulazione proporzionale dei coefficienti rideterminati secondo la nuova tabella «A» allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto interministeriale del 22 dicembre 2010 e' erogata una somma corrispondente alla rata mensile del...

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