Formazione amministratori, condhotel, calcolo tariffa rifiuti, convocazione assemblea e pec, altre questioni immobiliari

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine4-6
229
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
Dottrina
FORMAZIONE AMMINISTRATORI,
CONDHOTEL, CALCOLO TARIFFA
RIFIUTI, CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA E PEC, ALTRE
QUESTIONI IMMOBILIARI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Tribunale di Padova sul mancato svolgimento del corso
di formazione per amministratori. 2. Comunicazione di ces-
sione di fabbricato in caso di locazione. 3. La “retromarcia”
sugli sgomberi è f‌iglia del decreto sicurezza. 4. Le barriere
architettoniche in condominio. 5. Esercizio del condhotel.
6. Tariffa rif‌iuti, così il calcolo corretto. 7. Locazioni brevi,
normativa completa. 8. Posta elettronica certif‌icata (pec)
e convocazione dell’assemblea. 9. Rinviata al 2025, per in-
tervento della Confedilizia, l’attribuzione delle controversie
condominiali ai giudici di pace.
1. Tribunale di Padova sul mancato svolgimento del cor-
so di formazione per amministratori
La mancata frequentazione del corso di formazione
periodica “rende illegittima la nomina dell’amministra-
tore di condominio nel senso che l’amministratore non
potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la
sua nomina sarebbe nulla”. Così il Tribunale di Padova,
sulla base del richiamo al diritto di ciascun condòmino
“ad avere come amministratore una persona qualif‌icata”.
In effetti, in dottrina è stata sostenuta la nullità di una
delibera con cui venga nominato un amministratore sprov-
visto dei prescritti requisiti di formazione; e ciò sul pre-
supposto della contrarietà all’ordine pubblico. Tuttavia,
come abbiamo già avuto modo di evidenziare su queste
colonne con riguardo a tale orientamento, una delibera
siffatta – non incidendo, all’evidenza, sugli interessi (ge-
nerali) della collettività ma solo su quelli (particolari)
della compagine condominiale – non sembra essere con-
traria all’ordine pubblico. Il che trova conferma, del resto,
anche nel fatto che ove il legislatore della riforma avesse
voluto dare particolare rilievo all’art. 71-bis disp. att. cod.
civ., che disciplina i requisiti per svolgere l’incarico di am-
ministratore, avrebbe senz’altro inserito questa previsione
tra quelle def‌inite inderogabili dal successivo art. 72. A
questo quadro il Tribunale di Padova nulla aggiunge, e si
può continuare a ritenere che una delibera con cui venga
nominato un amministratore privo di formazione sia, più
semplicemente, annullabile. Ciò che non toglie, natural-
mente, a ciascun condòmino – ai sensi dell’art. 1129, undi-
cesimo comma, cod. civ. – la possibilità di ricorrere all’au-
torità giudiziaria per la revoca di un amministratore così
nominato. Da sottolinearsi è anche ciò che afferma, nella
circostanza, lo stesso Tribunale circa la cadenza dell’obbli-
go di formazione periodica, che – secondo il giudice vene-
to – decorre a partire dal 9 ottobre di ogni anno, in linea
con la data di entrata in vigore (avvenuta il 9.10.’14) del
cosiddetto “decreto corsi” (d.m. n. 140/’14).
2. Comunicazione di cessione di fabbricato in caso di
locazione
In caso di locazione, un adempimento in relazione al
quale spesso sorgono dubbi riguarda la comunicazione di
cessione di fabbricato all’autorità locale di pubblica sicu-
rezza. È il caso quindi di fare chiarezza. Occorre, allora,
sapere che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto leg-
ge n. 79 del 20.6.’12 (come convertito in legge), per tutti i
contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di por-
zioni di fabbricato sia ad uso abitativo sia ad uso diverso
dall’abitativo per i quali è prevista come obbligatoria la
registrazione, non è più dovuta tale comunicazione, cono-
sciuta anche come “denuncia antiterrorismo” e disciplina-
ta dell’art. 12, del decreto legge n. 59 del 21.3.’78 (come
convertito). Con particolare riferimento alla locazione,
pertanto, in caso di rapporto superiore a 30 giorni (durata
oltre la quale occorre, com’è noto, registrare il contratto),
tale denuncia non è dovuta. La registrazione del contratto,
in altre parole, “assorbe” l’obbligo in questione. Mentre –
vale la pena precisarlo – al di sotto del predetto limite dei
30 giorni, il citato d.l. n. 59/’78, non prevede (e non ha mai
previsto) la comunicazione di cessione del fabbricato. Il
discorso cambia, invece, quando ad occupare l’immobile
sia un cittadino non appartenente all’Unione europea. In
tal caso, infatti, il predetto d.l. n. 79/’12 nulla ha inciso con
riguardo all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7,
decreto legislativo n. 286 del 25.7.’98 (T.U. sull’immigra-
zione); norma che stabilisce, in particolare, che chiunque,
a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti un extracomu-
nitario (o apolide), anche se parente o aff‌ine, o lo assuma
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero ceda
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili,

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