DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 maggio 2012, n. 101 - Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2012) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di seguito Testo Unico;

Visto in particolare il comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto il quale stabilisce, relativamente alla tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante, che la formazione svolta sotto la responsa-bilita' dell'azienda e' integrata da un'offerta formativa pubblica disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, in base al quale la regione provvede alla formazione professionale degli apprendisti, nonche' l'articolo 53 il quale prevede che all'attuazione della medesima legge si provveda con regolamento;

Visto l'articolo 61 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 il quale prevede che la Regione disciplini con proprio regolamento gli aspetti formativi del contratto di apprendistato secondo quanto stabilito dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il regolamento dell'apprendistato professionalizzante emanato con proprio decreto 26 novembre 2005, n. 0415/Pres. e successive modificazioni;

Considerato che il Testo Unico abroga gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Ritenuto necessario pertanto provvedere ad una nuova regolamentazione dell'offerta formativa pubblica riferita al comma 3 dell'articolo 4 del Testo Unico cosi' da rendere immediatamente attivabili le disposizioni ivi previste;

Preso atto del parere favorevole espresso dalle parti sociali presenti al tavolo regionale della concertazione nella seduta del 19 aprile 2012 relativamente agli indirizzi per la disciplina regionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

Visto il 'Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)' redatto sulla base degli indirizzi di cui al precedente capoverso;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2012 n.

758;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del...

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