DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2011, n. 9 - Modificazioni del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), del 'Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita' scolastica e formativa e relativi interventi, nonche' la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) e del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di elezione delle rappresentanze elettive, nonche' dei casi e delle modalita' di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (articolo 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo ilquale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

- vista la deliberazione n. 1121 del 27 maggio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), del Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita' scolastica e formativa e relativi interventi, nonche' la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) e del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di elezione delle rappresentanze elettive, nonche' dei casi e delle modalita' di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (art. 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

  1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, e' sostituito dal seguente:

    '2. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento e ai fini di questo regolamento:

    1. la lingua madre dello studente straniero e' considerata lingua prima ed e' indicata con la sigla L1;

    2. la lingua italiana insegnata agli studenti stranieri e' considerata lingua seconda ed e' indicata con la sigla L2;

    3. i destinatari, come individuati dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono indicati con la dizione di 'studenti'.'.

    Art. 2

    Abrogazione del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

  2. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg e' abrogato.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

  3. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n.

    8-115/Leg del 2008, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Referente per le iniziative interculturali). - 1. Il referente per le iniziative interculturali e' un docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale che supporta i processi di definizione degli interventi e delle attivita' dell'istituzione, con il compito in particolare di:

    1. costituire il punto di riferimento per i soggetti coinvolti nei diversi interventi e nelle diverse attivita' interculturali;

    2. svolgere una funzione di raccordo e di proposta per l'attivazione delle iniziative interculturali definite nel progetto d'istituto;

    3. provvedere a raccogliere le richieste di formazione in ambito interculturale da proporre per l'attivazione.'.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

  4. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n.

    8-115/Leg del 2008, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7 (Facilitatore linguistico). - 1. Il facilitatore linguistico e' il docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale al quale e' affidato il compito di facilitare l'apprendimento della L2 da parte degli studenti frequentanti l'istituzione, secondo quanto definito dalla programmazione didattica ed...

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