DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2011, n. 9 - Modificazioni del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), del 'Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita' scolastica e formativa e relativi interventi, nonche' la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) e del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di elezione delle rappresentanze elettive, nonche' dei casi e delle modalita' di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (articolo 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo ilquale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;
- vista la deliberazione n. 1121 del 27 maggio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)), del Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita' scolastica e formativa e relativi interventi, nonche' la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) e del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di elezione delle rappresentanze elettive, nonche' dei casi e delle modalita' di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (art. 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008
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Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, e' sostituito dal seguente:
'2. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento e ai fini di questo regolamento:
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la lingua madre dello studente straniero e' considerata lingua prima ed e' indicata con la sigla L1;
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la lingua italiana insegnata agli studenti stranieri e' considerata lingua seconda ed e' indicata con la sigla L2;
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i destinatari, come individuati dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono indicati con la dizione di 'studenti'.'.
Art. 2
Abrogazione del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008
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Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg e' abrogato.
Art. 3
Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008
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L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n.
8-115/Leg del 2008, e' sostituito dal seguente:
'Art. 6 (Referente per le iniziative interculturali). - 1. Il referente per le iniziative interculturali e' un docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale che supporta i processi di definizione degli interventi e delle attivita' dell'istituzione, con il compito in particolare di:
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costituire il punto di riferimento per i soggetti coinvolti nei diversi interventi e nelle diverse attivita' interculturali;
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svolgere una funzione di raccordo e di proposta per l'attivazione delle iniziative interculturali definite nel progetto d'istituto;
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provvedere a raccogliere le richieste di formazione in ambito interculturale da proporre per l'attivazione.'.
Art. 4
Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008
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L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n.
8-115/Leg del 2008, e' sostituito dal seguente:
'Art. 7 (Facilitatore linguistico). - 1. Il facilitatore linguistico e' il docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale al quale e' affidato il compito di facilitare l'apprendimento della L2 da parte degli studenti frequentanti l'istituzione, secondo quanto definito dalla programmazione didattica ed...
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