DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203 - Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell''articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita'' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell''articolo 24, commi ...

Capo I

Disciplina sul funzionamento del comitato di sicurezza finanziaria ai
sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione di decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Viste, in particolare, le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Vista la risoluzione n.1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 dicembre 2001, ed il regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativi a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entita', destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato stesso e che con lo stesso decreto siano disciplinati, altresi', le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che estende le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria alla materia della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo;

Vista, in particolare, la risoluzione n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Considerata la necessita' di stabilire i criteri operativi per assicurare il contributo dell'Italia, attraverso il Comitato di sicurezza finanziaria, alla formazione degli elenchi di soggetti da sottoporre alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare il terrorismo e di disciplinare il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai vincoli del congelamento nonche' quello relativo alla cancellazione dei soggetti dalle liste internazionali;

Rilevato che occorre realizzare un coordinamento tra le attivita' delle diverse amministrazioni coinvolte nella repressione e nel contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Considerata la necessita' di assicurare celerita' ed efficienza al processo decisionale del Comitato di sicurezza finanziaria attraverso il ricorso a procedure elettroniche per la formazione del consenso;

Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;

Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 2 febbraio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 2010;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a `norma dell' articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 4748 in data 25 giugno 2010;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Comitato di sicurezza finanziaria l . Il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato Comitato, e' competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo nonche' di contrasto dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato e' l'autorita' italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita' disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo nonche' per il contrasto dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (G.U. 12 settembre 1988, n.

214, S.O.):

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni), e' stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.

- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1, lettera a)

e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto

1990, n. 192):

Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) - d) (omissis).

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

- La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle

Nazioni Unite n. 1267/1999 e' stata pubblicata il 15

ottobre 1999.

- La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle

Nazioni Unite n.1333/2000 e' stata pubblicata il 19

dicembre...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT