Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Pagine363-366
363
Rassegna
di giurisprudenza
Formalità necessarie per la
circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
SOMMARIO
a. Natura della carta di circolazione. b. Rilascio della carta
di circolazione. c. Motoveicoli da competizione. d. Circolazio-
ne di prova. e. Veicolo sprovvisto di carta di circolazione. f.
Conf‌isca del veicolo.
a. Natura della carta di circolazione
La carta di circolazione rilasciata per ogni autovettura dell’I-
spettorato della motorizzazione civile consta di due parti: la
prima contiene l’atto formale di «immatricolazione» del veicolo
con attribuzione di un determinato numero di targa, ed ha natu-
ra di «provvedimento», implicando una formale manifestazione
di volontà emessa da un pubblico uff‌iciale nell’esercizio delle
sue funzioni; la seconda parte contiene la descrizione particola-
reggiata del veicolo con i dati caratteristici e con il numero del
telaio, ha natura di certif‌icazione ed è munita da un vincolo di
accessorietà alla precedente, di cui forma la base od il presup-
posto. Dall’unione dei due atti risulta un documento composto,
che nel suo insieme viene ad avere la medesima individualità
dell’atto che ne sostituisce l’assenza, cioè del «provvedimento»
dell’Ispettorato. La carta di circolazione, pertanto, deve essere
ritenuta un vero e proprio atto pubblico, con la conseguenza
che, se nella compilazione di una carta di circolazione, il pub-
blico uff‌iciale attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato
a provare la verità, ed in particolare attribuisce all’autoveicolo
un’immatricolazione diversa da quella reale (cioè da quella pre-
cedente, che ancora gli compete), egli commette il delitto di cui
all’art. 479 c.p. Uguale natura (di atti pubblici) hanno, altresì, i
talloncini, attestanti il pagamento della tassa periodica, incollati
sulle pagine della carta di circolazione. Anche la timbratura re-
lativa alla revisione dell’autoveicolo costituisce attestazione di
una attività compiuta dal pubblico uff‌iciale nell’esercizio delle
sue funzioni. * Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 1970 , Pizzocri.
b. Rilascio della carta di circolazione
L’attività dell’uff‌icio della motorizzazione, ai f‌ini del rilascio
della carta di circolazione ad uso privato o pubblico (nella spe-
cie, con riferimento all’art. 58 dell’abrogato T.U. 15 giugno 1959,
n. 393), implica una valutazione soltanto tecnica, circoscritta
alla verif‌ica dei requisiti oggettivi prescritti dalla legge (per cui
la posizione del privato è di diritto soggettivo), rimanendo estra-
neo, quindi, l’accertamento dei requisiti soggettivi concernenti
la titolarità della licenza di noleggio (rilasciata dai comuni). *
Cass. civ., sez. I, 9 agosto 1994, n. 7349, Azienda Provinciale Tra-
sporti di Gorizia c. Ministero dei trasporti.
L’obbligo del venditore di un autoveicolo di consegnare
all’acquirente ai sensi dell’art. 1477 c.c. i documenti necessari
per l’uso e la circolazione del veicolo comporta, qualora siano
stati trasmessi soltanto dei documenti con eff‌icacia provvisoria
(nella specie, foglio di via), che il venditore debba provvedere,
salvo patto contrario, al loro rinnovo, f‌ino a quando non avven-
ga la consegna dei documenti def‌initivi (carta di circolazione)
alla quale egli è comunque tenuto, costituendo i primi una sur-
rogazione temporanea dei secondi. (Nella specie, la Suprema
Corte nell’enunciare l’esposto principio ha annullato la senten-
za del merito, per avere omesso di accertare la conf‌igurabilità,
o meno, della violazione del dovere di correttezza agli effetti
del secondo comma dell’art. 1227 c.c. con riguardo al compor-
tamento del compratore, che aveva omesso di avvisare il vendi-
tore della scadenza del documento provvisorio senza il rilascio
di quello def‌initivo). * Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1994, n. 3826,
Lotario c. Cera.
c. Motoveicoli da competizione
La prescrizione contenuta nell’art. 58, primo comma, c.s., se-
condo cui i motoveicoli per circolare debbono essere muniti di
una carta di circolazione ed essere immatricolati, ha carattere
generale, per cui si applica anche ai motoveicoli da competizio-
ne, che circolino su una pubblica strada. * Cass. civ., sez. I, 2
maggio 1991, n. 4779, Ridolf‌i c. Amm. Interno.
d. Circolazione di prova
Lo spostamento di un veicolo su strada di uso pubblico, od
area ad essa equiparabile, ancorché effettuato per un breve trat-
to e ad opera del concessionario per la vendita al f‌ine di raggiun-
gere un luogo di esposizione, integra circolazione, ma non com-
porta, per il solo fatto del mancato rilascio della prescritta carta
di circolazione e della mancata esposizione di targa di prova,
la conf‌igurabilità dell’infrazione di cui all’art. 58 nono comma
del c.s., con la conseguenziale applicabilità della conf‌isca di cui
all’art. 21 terzo comma della L. 24 novembre 1981, n. 689, atte-
so che, se detto concessionario sia autorizzato alla circolazione
allo scopo di prova tecnica (o di dimostrazione per la vendita),
la ricorrenza di detta infrazione postula che la circolazione av-
venga non a scopo di prova, senza la targa di prova e la relativa
autorizzazione, ed altresì senza la presenza del titolare dell’au-
torizzazione o di un suo dipendente, mentre, ove difetti solo una
od alcune di tali circostanze, si rientra nelle diverse violazioni
contemplate dagli artt. 63 e 66 del citato codice stradale. * Cass.
civ., sez. I, 11 aprile 1991, n. 3816, Coccalotto c. Prefettura di
Imperia.
L’art. 21 terzo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689, il qua-
le prevede la conf‌isca obbligatoria del veicolo che circoli senza
il rilascio della prescritta carta, mentre trova applicazione indi-
pendentemente dal fatto che il veicolo sia tecnicamente idoneo
ed abbia quindi i requisiti per la immatricolazione, non opera
nel caso di veicolo nuovo, conforme al tipo omologato, sempre
che sia in corso il procedimento di approvazione ed immatri-
colazione, e la circolazione avvenga entro il periodo di durata
massima del foglio di via (sessanta giorni dalla presentazione
della domanda di immatricolazione), ancorché tale foglio non
sia stato rilasciato, perché, in questa ipotesi, ricorre infrazione
non all’art. 58, ma all’art. 64 del c.s. Detto principio manifesta-
mente non pone la citata norma in contrasto con l’art. 3 della
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT