Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta .

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio del Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone Talamello - Cartoceto - S. Agata Feltria con sede in Sogliano al Rubicone (Forli-Cesena), Piazza Garibaldi esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «FORMAGGIO DI FOSSA DI

SOGLIANO AL RUBICONE E TALAMELLO» DOP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» e' riservata al formaggio che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche al consumo del prodotto finito

All'atto della sua immissione al consumo il «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» D.O.P. presenta le seguenti caratteristiche.

La parte esterna del prodotto finito varia dal colore bianco avorio al giallo ambrato. Alla fine della stagionatura il «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» D.O.P. si presenta con forme irregolari, caratterizzate da arrotondamenti e depressioni. La superficie si presenta prevalentemente umida e grassa, in alcuni casi puo' essere ricoperta di grasso condensato e muffe facilmente asportabili con leggera raschiatura. La presenza di piccole screpolature ed eventuali macchie giallo ocra, piu' o meno intense, sulla superficie, rientra nelle caratteristiche del prodotto. La buccia e' assente o appena accennata.

La pasta interna e' di consistenza semi dura, facilmente friabile, di colore bianco ambrato o leggermente paglierino.

L'odore e' caratteristico e persistente, a volte intenso, ricco di aromi che ricordano il sottobosco con sentori di muffa e di tartufo.

Il sapore varia a seconda della composizione del formaggio stagionato, secondo le seguenti caratteristiche:

il pecorino presenta un gusto aromatico e sapore fragrante, intenso e gradevole, leggermente piccante, in modo piu' o meno accentuato;

il vaccino e' fine e delicato, moderatamente salato e leggermente acidulo, con una punta di amaro;

il misto presenta sapore gradevole ed equilibrato tra il saporito e l'amabile con sentori amarognoli.

La quantita' di grasso sulla sostanza secca e' superiore al 32 %.

Le forme avranno un peso proporzionale al calo fisiologico che subiscono le forme fresche, di cui all'art. 5.

Art. 3.

Zona di produzione e di infossatura

La zona di produzione del «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» D.O.P. comprende l'intero territorio delle province di Forli-Cesena, Rimini, Ravenna, Pesaro-Urbino; Ancona; Macerata; Ascoli Piceno e parte del territorio della provincia di Bologna, limitatamente ai comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio, Dozza, Fontanelice, Imola, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo delle fosse, degli allevatori, dei produttori, degli infossatori, dei porzionatori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

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