La forma e la struttura processuale dell'appello nel nuovo rito sulle opposizioni a sanzioni amministrative

AutoreAldo Carrato
CaricaAssistente di studio della Corte costituzionale
Pagine116-123
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giur
2/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Con sentenza n. 43/12, depositata il 31 gennaio 2012, il
Giudice di pace di Biella accoglieva il ricorso, ritenendo
inesistente la notif‌icazione della cartella.
Avverso la predetta sentenza, non notif‌icata, Equitalia
Nord ha proposto appello con ricorso depositato il 19 giu-
gno 2012.
Il Tribunale di Biella, con decreto in data 16 gennaio
2013, ha f‌issato udienza di comparizione delle parti al 18
febbraio 2014, con termine per la notif‌icazione al 4 novem-
bre 2013. Ricorso e decreto sono stati quindi notif‌icati in
data 16 aprile 2013. Si sono costituiti il Comune e l’Impe-
rio. Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità dell’appello.
Il Tribunale, con sentenza in data 19 marzo 2014, ha
dichiarato inammissibile l’appello per tardività. Ha rile-
vato il Tribunale che l’atto di appello è stato notif‌icato al
difensore dell’appellata in data 16 aprile 2013, ben oltre il
termine di sei mesi previsto dal novellato art. 327 c.p.c.;
e ciò dopo avere premesso che l’appello a sentenza del
giudice di pace in tema di opposizione a ordinanza-ingiun-
zione deve essere proposto con atto di citazione, fermo re-
stando che, qualora la parte abbia irritualmente proposto
l’impugnazione con ricorso, la tempestività del termine
per l’impugnazione deve essere valutata in riferimento al
momento della notif‌ica dell’atto introduttivo e non a quel-
lo antecedente del deposito in cancelleria.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale Equita-
lia Nord ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il 16 set-
tembre 2014, sulla base di un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in que-
sta sede.
L’unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 327 e 434 c.p.c., in relazione all’art.
6 del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150.
Il motivo appare fondato.
Come hanno osservato le Sezioni Unite con la sentenza
10 febbraio 2014, n. 2907, il D.L.vo n. 150 del 2011 ha di-
sposto l’abrogazione degli artt. 22, commi da 2 a 7, 22 bis
e 23 della legge n. 689 del 1981, e ha stabilito che i giudizi
di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e quelli di oppo-
sizione a verbali di accertamento di violazioni del codice
della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati
dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle
disposizioni del medesimo D.L.vo.
L’art. 2 del citato D.L.vo, infatti, dispone, al comma 1,
che “nelle controversie disciplinate dal Capo II (rubrica-
to “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”), non
si applicano, salvo che siano espressamente richiamati,
gli artt. 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis,
421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431,
commi dal primo al quarto comma e sesto comma, 433,
438, secondo comma, e art. 439 c.p.c.”; il che comporta
che alle medesime controversie siano invece applicabili
le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina
dell’appello, ad eccezione di quelle di cui all’art. 433, con-
cernente la individuazione del “giudice d’appello”, all’art.
438, secondo comma, contenente il rinvio all’art. 431, in
tema di esecutorietà della sentenza, e all’art. 439, concer-
nente il cambiamento del rito in appello.
In particolare, l’indubbia applicabilità al giudizio di cui
all’art. 6 dell’art. 434 c.p.c., che, sotto la rubrica “Deposi-
to del ricorso in appello” individua il contenuto dell’atto
introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto,
essere il ricorso, implica, non solo che le sentenze emesse
nei giudizi di cui all’art. 6 del D.L.vo n. 150 del 2011 (ma
analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all’art. 7
in tema di opposizione al verbale di accertamento di vio-
lazione del codice della strada) siano appellabili, ma che
l’appello debba essere proposto nella forma del ricorso,
con le modalità e nei termini ivi previsti.
Tanto premesso, essendo la sentenza del Giudice di
pace stata pubblicata il 31 gennaio 2012, il deposito in
cancelleria del ricorso in appello, avvenuto il 19 giugno
2012 nei termini di cui all’art. 327 c.p.c., era suff‌iciente
ad incardinare un ammissibile e tempestivo giudizio di
secondo grado.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi accolto. (Omissis)
LA FORMA E LA STRUTTURA
PROCESSUALE DELL’APPELLO
NEL NUOVO RITO SULLE
OPPOSIZIONI A SANZIONI
AMMINISTRATIVE
di Aldo Carrato (*)
L’ultimo comma dell’art. 23 della L. n. 689 del 1981 - pri-
ma della sua abrogazione per effetto dell’art. 26, comma 1,
lett. b) del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40 (recante “Modif‌i-
che al codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione in funzione nomof‌ilattica e di arbitrato, a nor-
ma dell’art. 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80”)
ed applicabile alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze
pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 - dichiarava inap-
pellabili le sentenze emesse in sede di opposizione ad ordi-
nanza-ingiunzione: il carattere di specialità che connotava
fortemente l’intero procedimento giustif‌icava - nell’impo-
stazione originaria della stessa legge depenalizzatrice -
che tali sentenze non potevano essere appellate, ma solo
impugnate direttamente dinanzi alla Corte di cassazione,
in quanto si considerava che, rispetto al procedimento in
questione, il codice di rito si poneva come lex generalis,
ad eccezione del caso in cui l’oggetto della sanzione am-
ministrativa impugnata fosse riconducibile a prestazioni
previdenziali od assistenziali, nella quale ipotesi, prima

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