Forma della diseredazione

AutoreSlawomir Kursa
Pagine181-210
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CAPITOLO QUINTO
FORMA DELLA DISEREDAZIONE
SOMMARIO: 1. Collocazione della clausola di diseredazione nel testamento. - 2.
Punto d’inserimento della diseredazione nel testamento. - 3. Univocità della
diseredazione. - 4. Assenza di qualsiasi riserva nella clausola di disere-
dazione. - 5. Diseredazione riferita a tutta l’eredità. - 6. Connessione tra la
diseredazione e la designazione dell’erede. - 7. Obbligo di diseredizione
nominatim. - 8. Necessità di giustificare la diseredazione.
In tutta l’esperienza romana la diseredazione doveva osservare
formalità precise, le quali prevedevano:
1. la menzione esplicita nel testamento;
2. la collocazione della clausola di diseredazione in un punto pre-
ciso del testamento;
3. l’univocità della disposizione di diseredazione;
4. l’assenza di riserve;
5. il riferimento della diseredazione all’intero asse ereditario;
6. la contestuale costituzione di erede;
7. la nominatività dei diseredandi;
8. l’indicazione della causa di diseredazione.
Soffermiamoci su ciascun punto.
1. Collocazione della clausola di diseredazione nel testamento
La diseredazione poteva esser effettuata solo nell’ambito del
testamento. Lo dichiarava Giustiniano, a conferma di una inveterata
tradizione, e lo aveva ribadito Diocleziano in una costituzione del 294,
che come è noto doveva confermare il precedente diritto classico1:
1 In generale, sul valore confermativo del diritto classico ed in particolare di
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IJ. 2,25,2: Codicillis autem hereditas neque dari neque adimi
potest, ne confundatur ius testamentorum et codicillorum, et ideo
nec exheredatio scribi. directo autem hereditas codicillis neque
dari neque adimi potest: nam per fideicommissum hereditas
codicillis iure relinquitur. nec condicionem heredi instituto
codicillis adicere neque substituere directo potest.
C. 6,23,14 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.
Achilleo): Non codicillum, sed testamentum aviam vestram facere
voluisse institutio et exheredatio facta probant evidenter.
L’efficacia della diseredazione, come del resto delle altre di-
sposizioni testamentarie, dipendeva dalla validità dell’intero testa-
mento; se il testamento risultava invalido o inefficace, di conse-
guenza la diseredazione non aveva alcun valore2.
2. Punto d’inserimento della diseredazione nel testamento
Per la diseredazione, che poteva concernere tutti o singoli eredi,
era fondamentale la posizione nel testamento; essa era anche connessa
al grado ricoperto dal diseredando nell’ordine di successione.
La diseredazione da tutti i gradi della successione, nel diritto
giustinianeo, poteva essere disposta:
1) prima della istituzione dell’erede o degli eredi,
2) dopo l’ istituzione dell’erede o degli eredi,
3) dopo ogni grado d’istituzione di eredi.
La prima modalità fu introdotta dall’imperatore Traiano3,
la seconda si rinviene in una costituzione dell’imperatore
Saverio del 2044, mentre la terza ha avuto la tradizione lunga5.
quello dell’età dei Severi delle costituzioni di Diocleziano v. M. AMELOTTI, Per
l’interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano, Milano 1960.
2 V. P. Voci, Diritto ereditario cit., vol. II, pag. 637.
3 D. 28,5,1 pr. (Ulpianus, lib. 1 ad Sabinum): Qui testatur ab heredis istitutione
‘plerumque’ debet initium facere testamenti. Licet etiam ab exheredatione, quam
nominatim facit: nam divus Traianus rescripsit posse nominatim etiam ante
heredis istitutionem filium exheredare.
4 C. 6,28,1 pr.

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