Integrazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 376, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 che, modificando l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, individua nel Servizio C.I.T.E.S. del Corpo forestale dello Stato l'autorita' amministrativa alla quale deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto ministeriale (Mi.PA.F.) del 25 maggio 1992, n.

376, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.

216 del 14 settembre 1992, in particolare l'articolo 11 il quale dispone che i termini dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla sua data di entrata in vigore saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo; Considerato che nella tabella D, allegata al decreto ministeriale del 25 maggio 1992, n. 376, tra i procedimenti amministrativi dell'Ispettorato Generale (ex Direzione generale per l'economia montana e per le foreste) di competenza della Divisione II, non risulta incluso quello relativo al contenzioso per le violazioni previste e punite dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto procedimento individuato successivamente alla sua data di entrata in vigore, con l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275; Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere n. 8034/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14...

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