REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2011, n. 11 - Regolamento di attuazione dell'art. 67 della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 per la esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attivita' delegate ai sensi della L.R. 11/96 ed altre attivita' assimilabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 78 del 19 dicembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Vista la delibera: della Giunta Regionale n. 395 del 4/08/2011;

Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4/02/2011;

Considerato che il Consiglio Regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Lavori da eseguirsi con la formula dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario (articoli 6, 8, 9 legge regionale 11/96; art. 67 legge regionale 3/07; art. 71 della legge n. 2359/ 1865 e art. 92 del regio decreto n. 215/1933; art. 7, comma 6, della legge n. 353/2000) 1. Oggetto del presente regolamento sono le opere non configurabili come edilizie in senso stretto indicate nei comma successivi e meglio specificate nella allegata tabella 'A' per i quali la Regione e gli Enti delegati possono provvedere con la procedura dell'amministrazione diretta, a mezzo di personale impiegato con contratto di natura privatistica, o del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania), nel rispetto della disciplina posta dal presente regolamento.

  1. Possono essere eseguiti nelle forme previste dal comma 1 i lavori relativi a:

    1. piccola manutenzione, rimboschimento e rinsaldamenti, opere strumentali connesse con interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria, sistemazione montana, attivita' vivaistica e di fruizione ed educazione ambientale;

    2. avvistamento, prevenzione e spegnimento incendi ed altre attivita' assimilabili.

  2. Le opere di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.

  3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.

    163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57), il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge n. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'), la legge 25 luglio 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilita' pubblica), il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), il regolamento regionale n. 7 del 2010 di attuazione della legge regionale n. 3/2007 e ogni altra disposizione normativa, statale e regionale, vigente in materia.

    Art. 2

    Disposizioni generali sulla esecuzione dei lavori (articoli3, 8 legge regionale 11/96) 1. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di cui all'art. 1 ci si avvale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale in forza alle singole strutture dei settori tecnici amministrativi provinciali forestali (STAPF), degli Enti delegati e degli altri organismi consortili per le attivita' previste dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), mediante la redazione di appositi progetti. Detto personale e' impiegato in conformita' ai contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria, provvedendo alla provvista di beni, servizi e noli con le modalita' appresso specificate.

    Art. 3

    Termini per la presentazione del piano annuale (articoli 3, 4, 5, 8 legge regionale 11/96; art. 14 legge regionale 3/07) 1. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Enti delegati alle attivita' di forestazione e bonifica montana e gli STAPF adottano, rispettivamente, i piani annuali forestali e le perizie tecniche coerenti con le misure d'intervento previste dal piano forestale generale (PFG) e relativi alla annualita' successiva. I riferimenti finanziari sono coerenti con la programmazione triennale di cui al successivo art. 7.

  4. I piani annuali forestali degli Enti delegati, di seguito piani, sono corredati dalla elencazione e dalla individuazione dei progetti da attuare nell'anno di riferimento e dal programma triennale dei lavori di cui all'art. 7.

  5. I piani sono trasmessi al settore piano forestale generale che ne verifica la coerenza con le misure di intervento e con le previsioni anche finanziarie del PFG al fine della successiva approvazione a cura della Giunta regionale sentito il Comitato previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1996, di seguito Comitato. Le perizie tecniche, redatte dagli STAPF, sono trasmesse al settore piano forestale generale che di intesa con il settore foreste, caccia e pesca, ne verifica la rispondenza al PFG.

  6. Il Comitato provvede a formulare proposte per la redazione dei piani ed esprime parere sui piani medesimi e, in particolare, ai fini della approvazione, esprime parere sulla coerenza finanziaria dei piani con il PFG.

  7. La verifica della coerenza dei piani con il PFG prevista dal comma 3 riguarda, in particolare:

    1. la coerenza degli interventi alle misure del Piano Forestale Generale;

    2. la manodopera utilizzata per la realizzazione dei progetti;

    3. i certificati di regolare esecuzione degli interventi realizzati nell'annualita' precedente;

    4. la presenza della documentazione amministrativa e autorizzatoria richiesta per la realizzazione degli interventi.

  8. La verifica della rispondenza delle perizie tecniche redatte dagli STAPF con il PFG riguarda, in particolare:

    1. la coerenza degli interventi alle misure del Piano Forestale Generale;

    2. la rendicontazione delle attivita' realizzate nell'anno precedente;

    3. la manodopera utilizzata per la realizzazione;

    4. la documentazione amministrativa e autorizzatoria richiesta per la realizzazione degli interventi.

  9. I piani sono approvati dalla Giunta regionale successivamente alla deliberazione di approvazione del bilancio gestionale regionale.

  10. Con le stesse modalita' previste dai commi da 1 a 7 sono approvati i piani pluriennali forestali di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 1996 e i programmi triennali di cui all'art. 7.

    Art. 4

    Responsabile del procedimento (art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 554/99; decreto del Presidente della Repubblica 207/10;

    art. 6 legge regionale 3/07; articoli 4,5,6,7,14,23 Reg. di attuazione 7/2010) 1. Per ogni progetto viene nominato il responsabile unico del procedimento in possesso delle necessarie competenze tecnico-professionali ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006.

  11. Il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato ai sensi del decreto legislativo n. 163 del...

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