LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 20 - Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento, in accordo con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea, promuove e coordina, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, iniziative dirette ad un uso razionale delle fonti energetiche fossili, alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico nonche' ad un miglioramento complessivo della qualita' della vita, nel contesto di un modello di sviluppo sostenibile, riducendo, al contempo, le esternalita' negative emergenti che potrebbero cagionare un danno alla vita sociale del territorio e alla sua economia.

  1. La Provincia, le comunita' e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, elaborano e realizzano proprie politiche energetiche finalizzate ai seguenti obiettivi:

    1. garantire la disponibilita' di energia occorrente per un armonico sviluppo sociale ed economico della comunita' trentina, secondo criteri di efficienza e assicurando condizioni di compatibilita' ambientale, paesaggistica e territoriale;

    2. ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti attraverso un progressivo minore impiego di fonti energetiche fossili;

    3. promuovere il risparmio energetico attraverso azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che generano, trasformano e utilizzano l'energia, favorendo l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzando l'energia recuperabile da impianti e sistemi;

    4. promuovere gli interventi a favore della mobilita' sostenibile, al fine del risparmio di fonti fossili di energia;

    5. promuovere e sviluppare le fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle risorse energetiche locali, con l'obiettivo di pervenire all'autosufficienza energetica;

    6. promuovere le attivita' di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico nei settori della produzione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

    7. promuovere e consolidare i fattori di competitivita' territoriale e le attivita' economiche locali attraverso l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo dei sistemi di utilizzo delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il sostegno alla ricerca;

    8. promuovere e diffondere la cultura dell'efficienza energetica e delle potenzialita' delle fonti rinnovabili, presso la generalita' dei cittadini, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita' e nei confronti degli operatori del settore;

    9. promuovere, diffondere e valorizzare l'incremento delle esternalita' positive come fattore di sviluppo dell'apprendimento, dell'incremento tecnologico e dell'occupazione sul territorio.

  2. Questa legge e' citata usando il seguente titolo breve: 'legge provinciale sull'energia'.

    Art. 2

    Programmazione provinciale degli interventi 1. Per perseguire le finalita' di questa legge la Provincia, nell'ambito delle politiche di sviluppo, approva e attua il piano energetico-ambientale provinciale, approva i suoi provvedimenti attuativi e il documento di monitoraggio e valutazione, tenendo conto delle funzioni stabilite dall'art. 3.

  3. Il piano energetico-ambientale provinciale, in linea con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, individua le linee generali necessarie per il raggiungimento delle finalita' dell'art. 1 e definisce le strategie dirette al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli strumenti della programmazione provinciale di settore tengono conto degli obiettivi identificati nel piano energetico-ambientale provinciale.

  4. Il piano energetico-ambientale provinciale, in particolare:

    1. effettua una ricognizione complessiva della situazione energetica, con riferimento agli accordi, agli indirizzi e agli obiettivi assunti a livello internazionale e nazionale e alle tendenze del mercato;

    2. riporta i dati provinciali riferiti alla produzione dalle diverse fonti di energia e ai consumi per settore di attivita', con una valutazione del grado di copertura del fabbisogno con fonti energetiche locali;

    3. effettua una stima del fabbisogno energetico provinciale nel medio e nel lungo periodo;

    4. valuta il sistema delle infrastrutture energetiche necessarie a garantire un'adeguata copertura del territorio provinciale, per promuovere le medesime opportunita' per tutta la popolazione, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;

    5. definisce gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di efficienza negli usi finali dell'energia;

    6. stabilisce l'entita' degli apporti delle fonti energetiche rinnovabili al soddisfacimento della domanda complessiva di energia;

    7. valuta la qualita' dei servizi energetici, indicando eventuali integrazioni;

    8. indica i fattori limite di natura ambientale e territoriale che escludono o rendono critico l'insediamento di determinate infrastrutture energetiche;

    9. effettua una valutazione di massima delle risorse finanziarie occorrenti per dare corso alle iniziative considerate dal piano;

    10. stabilisce la durata del piano medesimo.

  5. Il piano prevede un programma di monitoraggio, in cui sono individuati i risultati attesi, le scadenze temporali e gli indicatori validi ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni adottate in base agli indirizzi del piano e dei suoi provvedimenti attuativi, sotto il profilo energetico e ambientale. Il programma di monitoraggio presta particolare attenzione alla rilevazione del tasso di crescita dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e alla diffusione territoriale delle costruzioni a significativo grado di efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

  6. Il piano e' approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprimono entro il termine di trenta giorni. Trascorso il termine il parere s'intende favorevole. Il piano e' aggiornato con le modalita' stabilite da questo comma.

    Art. 3

    Funzioni della Provincia 1. Nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, alla Provincia compete, in particolare:

    1. l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento in materia di energia;

    2. la definizione delle misure da adottare per l'attuazione delle finalita' previste dall'art. 1;

    3. l'approvazione del piano energetico-ambientale provinciale e dei provvedimenti che lo attuano;

    4. il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle infrastrutture energetiche e delle opere connesse, salva diversa disposizione e ferma restando la facolta' di conferire determinate funzioni amministrative ai comuni, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

    5. la tenuta del catasto degli impianti termici civili previsto dall'art. 11 e i connessi controlli e del catasto provinciale per le certificazioni energetiche, istituito ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale);

    6. la definizione degli indirizzi di sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale sul territorio provinciale;

    7. la definizione degli indirizzi in materia di sicurezza, economicita' e continuita' dell'approvvigionamento energetico a livello provinciale;

    8. l'esercizio delle funzioni e delle attivita' amministrative relative ai servizi energetici a rete a valenza provinciale;

    9. l'approvazione e l'attuazione di strumenti di incentivazione volti a perseguire le finalita' di questa legge;

    10. la promozione e la realizzazione su scala provinciale di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico;

    11. la formazione degli operatori del settore energetico, avvalendosi anche della collaborazione delle comunita', dei comuni, degli enti e degli istituti di ricerca, delle organizzazioni imprenditoriali, degli ordini professionali, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali;

    12. la promozione della ricerca nel settore dell'energia, nonche' di progetti pilota e di attivita' sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;

    13. la formulazione di indirizzi su iniziative e politiche in ambito energetico da adottare da parte delle comunita' e dei comuni;

    14. l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia non conferite alle comunita' e ai comuni;

    15. la definizione delle tariffe riguardanti l'utilizzo delle risorse energetiche locali, per quanto non disciplinato dalla normativa statale in materia.

      Art. 4

      Funzioni delle comunita' 1. Le comunita' istituite ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel quadro delle politiche energetiche provinciali e in armonia con esse, provvedono a:

    16. sviluppare iniziative per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica nel territorio di competenza;

    17. concorrere all'attuazione di iniziative d'informazione per il consapevole utilizzo delle fonti rinnovabili e per l'adozione di interventi per il contenimento dei consumi di fonti fossili di energia e la riduzione complessiva dei consumi energetici;

    18. redigere e aggiornare il bilancio energetico-ambientale locale previsto dall'art. 10.

  7. Le funzioni attribuite da questa legge alle comunita' si intendono attribuite anche ai comuni individuati ai sensi dell'art.

    11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, che le esercitano con le modalita' previste da tale articolo.

    Art. 5

    Funzioni dei comuni 1. Nel quadro delle politiche energetiche provinciali i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT