Le fonti del diritto processuale inquisitoriale

AutoreMichele Nardi
Pagine43-52
CAPITOLO IV
LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE
INQUISITORIALE
I
La nomina degli inquisitori, formalmente di competenza romana, in realtà
veniva fatta spesso da autorità periferiche.
Ripetendo la bolla Licet ex omnibus, i provinciali eleggevano i nuovi inqui-
sitori; seguiva la conferma da Roma.
Quella dell’inquisitore è spesso una tappa del cursus honorem: spesso ve-
nivano reclutati tra i provinciali e non raramente diventavano vescovi o legati
papali.
Ma spesso l’eccesso di zelo portava questi inquisitori a forme tutt’altro che
cristiane di gestione del potere.
Ne è un buon esempio la gura di frate Florio da Vicenza inquisitore nel
1278 a Ferrara, particolarmente attivo contro gli ebrei ferraresi.
Nel 1279 è attivo come inquisitore a Bologna e Modena. In quest’ultima
città scoppiò contro di lui, per i metodi evidentemente troppo brutali utilizzati,
un tumulto popolare, in seguito al quale i domenicani dovettero addirittura
abbandonare la città, per farvi ritorno solo otto anni più tardi.
Episodi del genere erano molto frequenti, come spesso avveniva che l’In-
quisitore venisse ucciso durante i tumulti popolari.
Ma la Chiesa non ebbe la capacità di comprendere, ottenebrata dall’in-
tegralismo, la dannosità evidente dell’azione inquisitoriale per gli interessi
dell’evangelizzazione.
Di solito l’Inquisitore è un teologo che non può non avere una qualche
dimestichezza con l’ambiente giuridico.
Soprattutto nei manuali, ma anche nelle sentenze, si susseguono citazioni
continue delle bolle ponticie, atti di Concili, consilia di vescovi e cardinali
ed anche al Corpus iuris ed alla giurisprudenza.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT