Le fonti del diritto del lavoro
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 17-32 |
17
Capitolo 1
1
LE FONTI DEL DIRITTO
DEL LAVORO
1
Generalità
Il diritto del lavoro può essere definito come l’insieme delle norme che di-
sciplinano la relazione giuridica intercorrente tra il prestatore e il datore
di lavoro, ossia il rapporto di lavoro.
Tale relazione rappresenta un rapporto giuridico complesso, avente ad
oggetto l’obbligo del lavoratore di prestare la propria attività, l’obbligo del
datore di corrispondere la retribuzione e una molteplicità di situazioni giu-
ridiche soggettive attive e passive facenti capo alle due parti del rapporto.
Il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento in quanto idoneo a
produrre un risultato economicamente utile e, quindi, a formare oggetto di un’ob-
bligazione consistente nella prestazione di un’attività lavorativa. Peraltro, poiché tale
obbligazione coinvolge anche la persona del debitore, la normativa in materia di
lavoro non si limita a occuparsi dei profili economico-patrimoniali del rapporto di
lavoro, ma si estende fino a tutelare la persona stessa del lavoratore (Persiani-Proia).
Il diritto del lavoro è una disciplina giuridica relativamente nuova - svilup-
patasi a partire dalla prima metà dell’Ottocento, quando emerse con tutta
evidenza la necessità di conciliare le esigenze della tutela dei lavoratori con
quelle della produzione -, che presenta connotazioni peculiari rispetto agli
altri settori del diritto, in quanto si sottrae alla partizione tradizionale tra
diritto pubblico e diritto privato.
Difatti, in esso si combinano:
- norme di diritto privato, poste a tutela di interessi privati e individuali;
- norme di diritto pubblico, che impongono obblighi legali a carico delle
parti del rapporto di lavoro;
- norme di diritto processuale, volte a regolare le procedure poste a tutela
dei diritti dei lavoratori (e dei datori di lavoro);
- norme di diritto sindacale, relative all’attività e all’organizzazione delle
associazioni sindacali.
La dottrina tradizionale distingue, nell’ambito del diritto del lavoro inteso
in senso ampio:
Il diritto
del lavoro
Confluenza
di norme
NOZIONI INTRODUTTIVE. IL RAPPORTO DI LAVORO
Parte I
18
- il diritto del lavoro in senso stretto, attinente alla regolamentazione dei rap-
porti individuali di lavoro subordinato, nonché di altri rapporti di lavoro, di-
versi dal lavoro subordinato, ritenuti anch’essi meritevoli di tutela giuridica;
- il diritto sindacale, che regola l’attività e l’organizzazione delle associazio-
ni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- il diritto della previdenza sociale, che tutela il lavoratore in presenza
di specifiche situazioni di bisogno, riconoscendogli un reddito sostitutivo o
integrativo di quello di lavoro.
2
La gerarchia delle fonti
Il sistema delle fonti del diritto del lavoro (inteso in senso stretto), ossia degli atti
e dei fatti idonei a produrre norme giuridiche incidenti sulla materia lavori-
stica, è particolarmente variegato, in quanto in esso confluiscono una molte-
plicità di atti idonei a incidere sulla regolamentazione del rapporto di lavoro.
In via generale, le fonti che concorrono alla produzione del diritto del lavoro
possono essere così suddivise:
- fonti sovranazionali (internazionali e comunitarie);
- fonti normative nazionali;
- fonti contrattuali;
- gli usi;
- l’equità.
a) Le fonti sovranazionali
Gli ordinamenti degli Stati più evoluti hanno messo a punto un sistema omo-
geneo di norme adeguato a tutelare i valori essenziali della persona del lavo-
ratore, impedendone lo sfruttamento che sarebbe stato inevitabile se la rego-
lamentazione del rapporto di lavoro fosse stata affidata al libero mercato.
In questa prospettiva, si assiste a un duplice livello di tutela:
- il primo livello è legato alla partecipazione dello Stato italiano alla Comu-
nità internazionale degli Stati;
- il secondo livello discende dalla partecipazione dello Stato italiano alle
Comunità economiche europee.
Con riferimento al primo livello (internazionale), oltre ai vari trattati inter-
nazionali, rivestono fondamentale importanza gli atti emanati dall’O.I.L.
(Organizzazione internazionale del lavoro, nata nel 1917, della quale fanno
parte gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e deputata a
favorire il progresso delle classi lavoratrici nel mondo), e cioè:
Le fonti
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